Ratifica della Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità culturali

Con la ratifica del Parlamento del 31 gennaio 2007 l’Italia è diventata membro della Convenzione UNESCO riguardante “la protezione e la promozione delle diversità culturali” (aperta alla firma il 20 ottobre 2005 a Parigi).

Con l’approvazione del disegno di legge (vedi link), presentato dal Ministro degli affari esteri in collaborazione con il Ministro per i Beni e le attività culturali, l’Italia ha ratificato la Convenzione UNESCO aperta alla firma il 20 ottobre 2005 a Parigi.
Il disegno di legge è costituito da quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità culturali; l’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione della Convenzione (valutati in 14.130 euro per il 2007, 7.870 euro per il 2008 e 14.130 euro annui a partire dal 2009); l’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sembra utile ricordare che l’obiettivo primario della Convenzione è il rafforzamento dei vari anelli che formano la catena creativa culturale, vale a dire: la creazione stessa; la produzione; la distribuzione/diffusione; l’accesso e la fruizione dei beni culturali (con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo).
Va tenuto presente che il termine “protezione”, nell’ambito degli strumenti elaborati dall’UNESCO, differisce dall’accezione che esso riveste, per esempio, nel campo del copyright: il termine “protezione”, strettamente legato a “promozione”, intende piuttosto tenere vive le espressioni culturali, seriamente minacciate dal ritmo accelerato della globalizzazione. Si vuole, cioè, impedire che le espressioni culturali restino confinate nei musei, o ristrette in schemi puramente folcloristici.
Tra i principi della Convenzione, ricordiamo:
– il principio della salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che in nessun caso devono essere compressi per proteggere e promuovere la diversità culturale, dal momento che il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali sono l’unico efficace antidoto alla possibile deriva delle diversità culturali verso un completo relativismo;
– -il principio dell’apertura e bilanciamento, il quale assicura che le azioni intraprese da uno Stato per sostenere la diversità delle proprie espressioni culturali vengano equilibrate da altre misure, suscettibili di accrescere l’apertura alle altre culture mondiali.
La Convenzione consente alle singole Parti di individuare speciali contesti nei quali si ritenga che determinate espressioni culturali dei propri territori siano a rischio di estinzione, e di adottare le misure necessarie per la loro sopravvivenza.

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