Approvata la Legge 20 febbraio 2002,n. 30 sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali
La Convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali è meglio conosciuta come Convenzione di Helsinki in quanto conclusa nella capitale finlandese il 17 marzo 1992.Tale Convenzione venne siglata avendo presente la preoccupazione per gli effetti pregiudizievoli a breve o lungo termine che le modifiche dello stato dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali possono o minacciano di avere sull’ambiente, sull’economia e sul benessere dei Paesi membri della Comunità europea. Sottolineando la necessità di rafforzare i provvedimenti adottati a livello nazionale ed internazionale per prevenire, controllare e ridurre la discarica di sostanze pericolose nell’ambiente acquatico e diminuire l’eutrofizzazione e l’acidificazione nonché l’inquinamento di origine tellurica nell’ambiente marino, in particolare nelle zone costiere, con la Convenzione di Helsinki si concretizzava una forma di cooperazione tra i Paesi membri della Comunità e i Paesi rivieraschi in materia di protezione e di utilizzazione delle acque transfrontaliere, intendendo con ” acque transfrontaliere” tutte le acque superficiali e sotterranee che delimitano le frontiere tra due o più Stati, le attraversano o sono situate su queste frontiere; nel caso di acque transfrontaliere che si gettano in mare senza formare un estuario, il limite di queste acque è una linea diritta tracciata attraverso la loro imboccatura tra i punti limite della linea di basso mare sulle rive. Nelle Convenzione viene anche chiarito il concetto che ricorre nella Convenzione stessa di ” impatto transfrontaliero”, espressione che significa qualsiasi effetto pregiudizievole importante, prodotto sull’ambiente di una zona soggetta alla giurisdizione di un’altra Parte, da una modifica dello stato delle acque transfrontaliere causata da una attività umana la cui origine fisica è interamente o parzialmente situata in una zona soggetta alla giurisdizione di una parte. Questo effetto sull’ambiente può assumere varie forme: pregiudizio alla salute e alla sicurezza dell’ uomo, alla flora alla fauna, al suolo,all’aria, al clima, al paesaggio ed ai monumenti storici o ad altre costruzioni o interazioni di parecchi di questi fattori; può trattarsi anche di un pregiudizio al patrimonio culturale o alle condizioni socio economiche derivanti da modifiche di questi fattori.Le Disposizioni generali della Convenzione applicabili a tutte le parti interessate, prevedono che vengano adottate misure appropriate per prevenire, controllare e ridurre ogni impatto transfrontaliero, in particolare misure per: a) prevenire, controllare e ridurre l’inquinamento delle acque avente o rischiante di avere un’impatto transfrontaliero; b) per vigilare affinchè le acque transfrontaliere siano utilizzate allo scopo di assicurare una gestione dell’acqua che tenga conto dell’ambiente e sia razionale, nonché la conservazione delle risorse di acqua e la protezione dell’ambiente; c) per vigilare affinché le acque transfrontaliere siano utilizzate in maniera ragionevole ed equa, tenendo conto in particolare del loro carattere transfrontaliero, in caso di attività che comportino o rischino di comportare un impatto transfrontaliero; d) per assicurare la conservazione e, se del caso, il ripristino degli ecosistemi.Come previsto dall’ art. 20, fanno parte integrante della Convenzione gli ” annessi”, riguardanti l ‘ uso di una “Tecnologia ottimale disponibile”, ” Le linee direttive per l’elaborazione di metodologie ambientali ottimali”, “Linee direttive per la messa a punto di obiettivi e di criteri qualitativi dell’acqua” e l’ “Arbitrato” in caso di controversia ai sensi del paragrafo 2 dell’ art.20 della Convenzione stessa. Per quanto riguarda il nostro Paese, la Convenzione di Helsinky è già stata recepita con la Legge 12 marzo 1996, n. 171.
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