REACH – Modificato allegato XVII, sostanze chimiche

Sulla G.U. dell’UE L 58/27 del 3.3.2011 è pubblicato il Regolamento (UE) n. 207/2011 del 2 marzo 2011 recante modifica del regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ allegato XVII (difeniletere, pentabromo derivato e PFOS).

REACH – Modificato l’allegato XVII per quanto riguarda alcune sostanze chimiche

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 58/27 del 3.3.2011 è pubblicato il Regolamento (UE) N. 207/2011 della Commissione del 2 marzo 2011 recante modifica del regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (Difeniletere, pentabromo derivato e PFOS).

L’allegato XVII del regolamento(CE) n. 1907/2006 introduce restrizioni relativamente all’ immissione sul mercato e all’ uso del definiletere, del pentabromo derivato e dei sulfonati di perfluorottano (PFOS) sotto le voci 44 e 53.

Dopo la proposta di inserimento delle sostanze trasmessa dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, dalla Norvegia e dal Messico, il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti istituito a norma della convenzione ha concluso i lavori sulle sostanze proposte che risultano rispondenti ai criteri della convenzione.
In occasione della quarta riunione della Conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 all’ 8 maggio 2009, è stato convenuto di inserire le nove sostanze negli allegati della convenzione, includendovi il pentabromodifenile e i PFOS.
Le restrizioni relative a definiletere, pentabromo derivati a PFOS contenute nell’ allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono, pertanto, superflue, e le voci 44 e 53 devono essere cancellate.

(Pa-Ro)

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