Le valutazioni dell’On. Guido Sacconi, Relatore per la Commissione Ambiente del P.E.
Le valutazioni dell’On. Guido Sacconi, Relatore per la Commissione Ambiente del P.E.
Le valutazioni dell’On. Guido Sacconi, Relatore per la Commissione Ambiente del P.E.
La proposta di legge europea su registrazione, valutazione e limitata autorizzazione dei prodotti chimici (Reach) progredisce. Dopo intensi negoziai Sacconi (PSE italiano) relatore del PE e Hassauer (PPE tedesco) relatore per la commissione mercato interno che aveva chiesto il rinvio del voto in prima lettura martedì hanno trovato un compromesso sul lato delicato del tema, la registrazione. PPE/ PSE e ALDE si sono uniti all’accordo che fa sperare una maggioranza in plenaria. Confermiamo che il dibattito al PE si avrà martedì e il voto giovedì. E’importante rispettare l calendario ha detto Sacconi, contento che il Consiglio non sia solo a fare il lavoro legislativo (la presidenza britannica presenta una versione emendata del compromesso di settembre. I punti importanti per la commissione ambiente restano. Abbiamo fatto concessioni ma lavoriamo ancora afferma Sacconi. E discussioni mercoledì sera continuano per avere emendamenti precisi per altri importanti capitoli come autorizzazione di sostanze molto pericolose che possano ritirarsi dal mercato visti i test di valutazione di rischio e la promozione di prodotti sostitutivi.
Nelle grandi linee il compromesso è convergente con i lavori al Consiglio ha detto Sacconi parlando di tali elementi:
– le sostanze dovranno esser pre registrate in 18 mesi prima della produzione. Il termine potrà prorogarsi di 6 mesi
– i tempi per fornire dati sulle sostanze usate per la R&S viene prorogato per agevolare l’innovazione
– il principio di registrazione per sostanza (OSOR) si mantiene la con deroghe alla registrazione multipla (non si parla di consorzi di imprese)
– le sostanze persistenti, bioaccumulatrici e tossiche per la riproduzione (PBT) dovranno registrarsi in 3 anni solo se prodotte o importate a oltre 100 Tonn l’anno. Tutte dovranno esserlo tra 6 anni.
– il principio di categorie di esposizione alle sostanze viene introdotto come elemento complementare determinando le informazioni da dare nella catena di fornitura viene introdotta una ripartizione del livello d informazione da dare caso per caso in base a volume e pericolo delle sostanze.
Per le sostanze prodotte o importate tra 1 e 10 t. l’anno (20.000 e 30.000 sostanze da valutare) dati psico chimici e le informazioni adeguate per i rischi devono essere a disposizione. L’esigenza informativa sarà ampliata se la valutazione di rischio lo giustifichi. La Commissione definirà la giustificazione, 18 mesi dopo l’entrata in vigore di Reach con la comitatologia.
Una relazione sulla sicurezza delle sostanze deve elaborarsi se i dati o la struttura della sostanza rivelano un carattere cancerogeno o mutageno.
Per sostanze prodotte o importate tra 10 e 100 t annue (5.000 sostanze) il compromesso elimina vari test e subordina gli studi ulteriori a una valutazione di rischio.
Hassauer si rallegra dei passi avanti e ritiene importante per le PMI e gli utenti che le informazioni da dare sulle sostanze nella catena di fornitura si basino su categorie di uso e esposizione e non sulle applicazioni.
Nelle grandi linee il compromesso è convergente con i lavori al Consiglio ha detto Sacconi parlando di tali elementi:
– le sostanze dovranno esser pre registrate in 18 mesi prima della produzione. Il termine potrà prorogarsi di 6 mesi
– i tempi per fornire dati sulle sostanze usate per la R&S viene prorogato per agevolare l’innovazione
– il principio di registrazione per sostanza (OSOR) si mantiene la con deroghe alla registrazione multipla (non si parla di consorzi di imprese)
– le sostanze persistenti, bioaccumulatrici e tossiche per la riproduzione (PBT) dovranno registrarsi in 3 anni solo se prodotte o importate a oltre 100 Tonn l’anno. Tutte dovranno esserlo tra 6 anni.
– il principio di categorie di esposizione alle sostanze viene introdotto come elemento complementare determinando le informazioni da dare nella catena di fornitura viene introdotta una ripartizione del livello d informazione da dare caso per caso in base a volume e pericolo delle sostanze.
Per le sostanze prodotte o importate tra 1 e 10 t. l’anno (20.000 e 30.000 sostanze da valutare) dati psico chimici e le informazioni adeguate per i rischi devono essere a disposizione. L’esigenza informativa sarà ampliata se la valutazione di rischio lo giustifichi. La Commissione definirà la giustificazione, 18 mesi dopo l’entrata in vigore di Reach con la comitatologia.
Una relazione sulla sicurezza delle sostanze deve elaborarsi se i dati o la struttura della sostanza rivelano un carattere cancerogeno o mutageno.
Per sostanze prodotte o importate tra 10 e 100 t annue (5.000 sostanze) il compromesso elimina vari test e subordina gli studi ulteriori a una valutazione di rischio.
Hassauer si rallegra dei passi avanti e ritiene importante per le PMI e gli utenti che le informazioni da dare sulle sostanze nella catena di fornitura si basino su categorie di uso e esposizione e non sulle applicazioni.
Fonte: Toscana Europa
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