REACH è pubblicato sulla GUUE L 396 del 30/12/2006, entrerà in vigore dal 01 giugno 2007

Pubblicato il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 e il regolamento (CE) n. 1488/94, nonché la direttiva 76/769/CEE del e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

La GUUE n. L 396 del 30/12/2006, pubblica il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH),
– che istituisce una Agenzia europea per le sostanze chimiche
– che modifica la direttiva 1999/45/CE
– e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 e il regolamento (CE) n. 1488/94,
– nonché la direttiva 76/769/CEE e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

Sulla stessa GUUE è pubblicata anche la Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (NdR REACH) (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche

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Il REACH entrerà in vigore il 1° giugno 2007 in tutta l’UE (si tratta, infatti, di un Regolamento che entra in vigore senza ulteriore necessità di recepimento nazionali, a differenza delle Direttive).
Tuttavia, alcuni suoi elementi saranno d’applicazione a partire dall’anno successivo, come quelli relativi alla registrazione delle sostanze, alla condivisione dei dati, alla valutazione, all’autorizzazione e all’agenzia.

Il REACH intende sostituire in un unico provvedimento più di 40 testi legislativi esistenti.
L’obiettivo è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. Il provvedimento, che si fonda sul principio di precauzione, stabilisce quindi disposizioni che si applicano alla fabbricazione, all’immissione sul mercato o all’uso di tali sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, e all’immissione sul mercato di preparati.
Inoltre, il REACH intende superare l’attuale distinzione tra prodotti chimici:
– nuovi: circa 3.000 sostanze commercializzate dopo il 1981
(anno in cui è stata introdotto l’obbligo di richiedere un’autorizzazione),
già esistenti: circa 100.000 sostanze poste sul mercato prima del 1981. Per esse esistono, secondo la Commissione, informazioni inadeguate sulla sicurezza del 99% di questi prodotti.

Aspetti prioritari del Regolamento sono, tra gli altri:
Registrazione e relazione sulla sicurezza chimici per portare alla valutazione della sicurezza di circa 30.000 sostanze, commercializzate prima del 1981 e prodotte o importate in quantità superiori a 1 tonnellata all’anno; definendo il principio OSOR “una sostanza, una registrazione” e invertire il cd onere della prova, imponendo ai produttori o agli importatori di dimostrare che la commercializzazione dei loro prodotti chimici può avvenire senza pericolo per la salute umana e l’ambiente.

Autorizzazione e sostituzione delle sostanze pericolose, assicurando che i rischi siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative

Obbligo di diligenza a carico di fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze;

Restrizioni
 Valutazione e benessere degli animali
 Comunicazione delle informazioni e condivisione dei dati
 Agenzia europea per le sostanze chimiche

(RMP)

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