Alla registrazione delle sostanze chimiche presso lAgenzia Europea per le Sostanze Chimiche.
Le imprese che non ottemperano agli obblighi contenuti nel regolamento rischiano multe salate, dunque sembra il caso di rammentare le prescrizioni del regolamento REACH, per poi analizzare le prossime scadenze (vedi link).
La scadenza del 30 novembre riguarda la registrazione sia delle sostanze in quantitativi pari o superiori alle 1000 tonnellate, sia di sostanze cancerogene, mutagene e sostanze tossiche per la riproduzione (categoria CMR 1 e 2) superiori ad una tonnellata annua e sostanze classificate come molto tossiche per gli organismi acquatici (R50/53) superiori alle 100 tonnellate.
La scadenza del 30 novembre, indicata dalla Commissione europea come termine ultimo per procedere alla registrazione delle sostanze chimiche, non è perentoria per alcune imprese.
Infatti lECHA, lo scorso 20 settembre, ha reso noto che, in alcuni casi speciali, le imprese che non possono eseguite correttamente la procedura di registrazione entro i termini di legge, possono beneficiare di una deroga dopo avere preventivamente informato lECHA entro il 30 novembre.
Tale deroga, esercitata in virtù dei poteri discrezionali di cui gode lECHAS ai sensio del regolamento REACH, è stata prevista in considerazione delle preoccupazioni che il gruppo di contatto dei direttori (DCG, istituito nel gennaio 2010 e composto dalla Commissione europea, dallECHA (European Chemicals Agency Agenzia europea per le Sostanze Chimiche)e dalle associazioni degli industriali) aveva manifestato in vista della prima scadenza per la registrazione REACH fissata per il 30 novembre 2010.
Il DCG ha così elencato i casi in cui sussistono circostanze eccezionali che non consentono alle imprese interessate di trasmettere entro il 30 novembre prossimo un fascicolo di registrazione completo.
Si tratta delle seguenti situazioni:
– difficoltà di fornire i dati prescritti negli allegati VII e VIII del regolamento a tempo debito o difficoltà per gli importatori di miscele a ottenere dati analitici e di composizione relativi alle sostanze presenti nella miscela ricevuta dai loro fornitori;
– impossibilità di trasferire preregistrazioni o di inoltrare una preregistrazione tardiva a causa di modifiche della personalità giuridica;
– mancata trasmissione da parte dellimpresa registrata come capofila di un fascicolo pienamente conforme al regolamento REACH;
– gli utilizzatori a valle sono costretti a divenire importatori, poiché una sostanza non risulta registrata da alcun fornitore operante allinterno dellUE;
– i dichiaranti devono adattarsi a istruzioni nuove/aggiornate e, pertanto, hanno difficoltà a fornire a tempo debito i dati prescritti negli allegati VII e VIII del regolamento. Il documento e la lista completa delle fattispecie in cui lECHA riconosce lesistenza della causa di forza maggiore sono consultabili on line nella sezione del DCG sul sito web allindirizzo: http://echa.europa.eu/help/dcg_it.asp.
Le imprese che ritengono di trovarsi in una delle situazioni descritte devono contattare lECHA on line, compilando la scheda presente sul sito.
Le imprese, inoltre, sono chiamate a riclassificare le sostanze che vendono, in conformità alle nuove regole di classificazione e letichettatura al fine i provvedere, entro il 3 gennaio 2011, a notificare allECHA la classificazione e letichettatura delle loro sostanze chimiche.
Tale obbligo incombe anche sulle PMI in quanto le notifiche devono essere inviate anche per piccole quantità di sostanze chimiche.
(LG-FF)