REACH: GUCE pubblica Rettifiche

1° giugno 2007: parte il REACH con le rettifiche su GUCE L136/3 e L 136/81 – Convegni 6, 7 e 8 giugno, cui interviene il Sottosegretario Patta (7 giugno) promossi da Associazione Ambiente e Lavoro, AIDII e Regioni. 6 giugno mattina: aspetti e ruoli tecnici. 7 giugno pom.: novità e aspetti attuativi del REACH e del GHS. 8 giugno mattina: aspetti istituzionali.

1° giugno 2007: parte il REACH con le rettifiche su GUCE L136/3 e L 136/81

3 Convegni a Bologna il 6, 7 e 8 giugno. Il Sottosegretario Patta interviene il 7 giugno.
Sono promossi da Associazione Ambiente e Lavoro, AIDII e Regioni:
– 6 giugno mattina: aspetti e ruoli tecnici
– 7 giugno pom.: novità e aspetti attuativi del REACH e del GHS
– 8 giugno mattina: aspetti istituzionali.

Associazione Ambiente e Lavoro ha attivato un apposito sito dedicato al REACH (v. link a fianco).

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Sulle Gazzette Ufficiali dell’UE L136/3 e L 136/81 del 29 maggio 2007 sono ripubblicati, con rettifiche, rispettivamente:
– il Regolamento (CE) n.1907/2006 e
– la Direttiva 2006/121/CE.

Lw nuove GUCE rettificano la GUUE n. L 396 del 30/12/2006 che aveva pubblicato il testo del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006.

Sulla stessa GUUE era pubblicata anche la Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento REACH.

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Il REACH entrerà in vigore il 1° giugno 2007 in tutta l’UE (si tratta, infatti, di un Regolamento che entra in vigore senza ulteriore necessità di recepimento nazionali, a differenza delle Direttive).
Tuttavia, alcuni suoi elementi saranno d’applicazione a partire dall’anno successivo, come quelli relativi alla registrazione delle sostanze, alla condivisione dei dati, alla valutazione, all’autorizzazione e all’agenzia.

Il REACH intende sostituire in un unico provvedimento più di 40 testi legislativi esistenti.
L’obiettivo è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.
Il provvedimento, che si fonda sul principio di precauzione, stabilisce quindi disposizioni che si applicano alla fabbricazione, all’immissione sul mercato o all’uso di tali sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, e all’immissione sul mercato di preparati.
Inoltre, il REACH intende superare l’attuale distinzione tra prodotti chimici:
– nuovi: circa 3.000 sostanze commercializzate dopo il 1981 (anno in cui è stata introdotto l’obbligo di richiedere un’autorizzazione),
– già esistenti: circa 100.000 sostanze poste sul mercato prima del 1981. Per esse esistono, secondo la Commissione, informazioni inadeguate sulla sicurezza del 99% di questi prodotti.

Aspetti prioritari del Regolamento sono, tra gli altri:
 Registrazione e relazione sulla sicurezza chimici per portare alla valutazione della sicurezza di circa 30.000 sostanze, commercializzate prima del 1981 e prodotte o importate in quantità superiori a 1 tonnellata all’anno;

 principio OSOR “una sostanza, una registrazione” e invertire il cd onere della prova, imponendo ai produttori o agli importatori di dimostrare che la commercializzazione dei loro prodotti chimici può avvenire senza pericolo per la salute umana e l’ambiente.

 Autorizzazione e sostituzione delle sostanze pericolose, assicurando che i rischi siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative

 Obbligo di diligenza a carico di fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze;

 Restrizioni
 Valutazione e benessere degli animali
 Comunicazione delle informazioni e condivisione dei dati
 Agenzia europea per le sostanze chimiche

(RMP)

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