“REACH”: la “pregistrazione” scade il 1 dicembre 2008

Lunedì 1 dicembre 2008 scade il termine ultimo per effettuare la “pre-Registrazione” del REACH, che è il Regolamento dell’UE che impone a:
– produttori di sostanze chimiche
– importatori di sostanze chimiche
di valutare, gestire e ridurre i rischi che le sostanze chimiche possono comportare per la salute e l’ambiente.

Il Regolarmento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals):
– NON riguarda solo le aziende chimiche
– riguarda TUTTE le aziende che utilizzano sostanze chimiche per i prodotti.

Sul REACH abbiamo pubblicato lo speciale n. 36 di “Rivista Ambiente e Lavoro”, che gli abbonati hanno ricevuto in maggio 2008.

Il REACH interesserà ben oltre 30.000 sostanze chimiche prodotte (in UE) o importate (da Paesi extra UE) in quantità pari o superiori a 1 tonnellata/anno.

Fino al 1 dicembre 2008, l’ECHA fornirà un’assistenza rafforzata alle imprese che intendano ancora pre-registrare e che dovessero necessitare di aiuto.

Il servizio è disponibile per le imprese dei paesi UE/EEA che possono sottoporre quesiti su tematiche attinenti alla pre-registrazione attraverso un apposito modulo presente sul sito dell’ECHA.

L’ECHA risponderà in via prioritaria a questi quesiti via email o via telefono.

A partire dal 1° giugno 2008 chiunque fabbrichi o importi una sostanza chimica come tale, contenuta in preparati o in articoli e destinata ad essere rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili e in essi contenuta in quantità superiori a 1 t/anno avrà l’obbligo di registrarla presso l’ECHA (http://echa.europa.eu) (Art. 5 del REACH Commercializzazione solo previa disponibilità dei dati: “NO DATA, NO MARKET”).

Tuttavia per le sostanze cosiddette “phase-in” sarà possibile effettuare la loro registrazione preliminare (pre-registrazione).

Con la pre-registrazione ogni fabbricante e/o importatore potrà:
in primo luogo
• proseguire le attività di fabbricazione e di immissione sul mercato
e inoltre
• beneficiare delle disposizioni specifiche sulla registrazione previste dall’articolo 23 del Reg. REACH per le sostanze soggette a regime transitorio
• avere accesso alle agevolazioni relative alla condivisione dei dati tra più dichiaranti (partecipazione ai SIEF)

La pre-registrazione prevede la trasmissione da parte del potenziale dichiarante di una serie ridotta di informazioni sulla sostanza all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di Helsinki.

Per la pre-registrazione non è previsto il pagamento di una tariffa.
Il periodo di pre-registrazione va dal 1° giugno 2008 al 1° dicembre 2008 (incluso).
Il regime transitorio rappresenta il periodo entro il quale i i fabbricanti o gli importatori dovranno procedere alla registrazione della sostanza.

Chi può effettuare la pre-registrazione?

Tutte le persone fisiche o giuridiche a cui potrebbe essere richiesto di registrare una sostanza soggetta a regime transitorio (sostanza phase-in) dopo il 1° giugno 2008 possono, per suddetta tipologia di sostanze, presentare una domanda di pre-registrazione:
● Produttori e importatori di sostanze phase-in come tali o in preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonn/anno, incluse le sostanze intermedie;
● Produttori e importatori di articoli contenenti sostanze destinate ad essere rilasciate in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili d’uso e presenti in tali articoli in quantitativi pari o superiori a 1 tonn/anno;
● “Rappresentanti esclusivi” di fabbricanti non-UE se la/e sostanza/e viene importata in quantitativi pari o superiori a 1 tonn/anno.

I produttori non-UE sono persone fisiche o giuridiche che:
• fabbricano una sostanza come tale, in preparati o in articoli, che sono importati nella Comunità; o
• formulano un preparato che è importato (da un importatore UE) nella Comunità; o
• producono un articolo contenente sostanze destinate ad essere rilasciate, che è importato (da un importatore UE) nella Comunità.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo