Recepimento del “Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni sportive”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’8 marzo 2008 è pubblicato il Decreto 21 gennaio 2008,n.36 del Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro delle Politiche giovanili e le attività sportive, e con il Ministro della Giustizia viene recepito il “Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi”.

Il Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni sportive è stato adottato al fine di armonizzare l’attuale quadro normativo dei media in materia di ordine pubblico e di diritto di informazione relativo agli avvenimenti sportivi.

Il Codice di autoregolamentazione stabilisce, fra l’altro, che il commento degli avvenimenti sportivi deve essere esercitato sui diversi media i n maniera rispettosa della dignità delle persone, dei soggetti e degli enti interessati, distinguendo con chiarezza il racconto dei fatti dalle opinioni personali che se ne possono avere.

Deve essere evitato in ogni caso il ricorso ad espressioni minacciose e ingiuriose nei confronti di singoli individui o gruppi di persone, come, ad esempio, atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, forze dell’ordine, etnie, ecc.

Deve essere altresì stigmatizzata ogni condotta verificatasi in occasione di eventi sportivi, che risulti lesiva dell’integrità fisica delle persone, della loro dignità e dei beni di proprietà pubblica e privata.

Dal momento, poi, che le immagini costituiscono parte essenziale dell’informazione sportiva, nei casi di utilizzo di immagini registrate e di espressioni particolarmente forti e impressionanti, il conduttore o il commentatore è tenuto ad avvertire gli spettatori facendo presente che le sequenze che verranno diffuse non sono adatte ai minori.

Qualora siano violate le disposizioni del Codice nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive di informazione e di commento sportivo in diretta (inclusi ospiti, membri del pubblico, interlocutori telefonici o via internet) il conduttore deve immediatamente dissociare l’emittente e il fornitore di contenuti dall’accaduto, e ricorrere ai mezzi necessari per ricondurre il programma entro i binari della correttezza, eventualmente disponendo un pausa della trasmissione, o la sospensione di un collegamento, o l’allontanamento del responsabile.

Nel caso di trasmissioni registrate, le emittenti e i fornitori di contenuti hanno l’obbligo di procedere al preventivo controllo del contenuto delle stesse, al fine di escludere dalla messa in onda episodi che costituiscono violazioni del Codice di autoregolamentazione.

(LG-FF)

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