Recepimento delle norme internazionali per la sicurezza delle navi

Il Decreto 13 ottobre 2003, n. 305 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 264 del 13 ottobre 2003.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio, ha emanato il Decreto 13 ottobre 2003, n. 305 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 ottobre 2003- riguardante il ” Regolamento recante attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 che abroga e sostituisce il decreto 19 aprile 2000, n. 432, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all’ attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell’ inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri ( controllo dello Stato di approdo), modificata dalle direttive 98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998, 98/42/CE della Commissione del 19 giugno 1998 e 1999/97/CE della Commissione del 19 dicembre 1999. Il regolamento si richiama a varie ” convenzioni”, tra le quali: – la Convenzione internazionale sulla linea di massimo carico ( LL66), firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777; – la Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), firmata a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla Legge 23 maggio 1980, n. 313; – la Convenzione internazionale per la prevenzione dell’ inquinamento da navi ( MARPOL 73/78), firmata a Londra il 2 novembre 1973, di cui alla Legge 29 settembre 1980, n. 662; – la Convenzione internazionale sugli standard per l’ addestramento, la certificazione ed il servizio di guardia dei marittimi ( STCW 78), firmata a Londra il 5 luglio 1978, di cui alla Legge 21 novembre 1985, n. 739; – la Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare (COLREG 1972), firmata a Londra il 20 ottobre 1972, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085; – la Convenzione internazionale di Londra sulla stazzatura delle navi mercantili ( ITC 69), firmata a Londra il 23 giugno 1969 di cui alla Legge 22 ottobre 1973, n. 958; – la Convenzione sulle norme minime da osservare sulle navi mercantili ( ILO n. 147), firmata a Ginevra il 29 ottobre 1976, di cui alla Legge 10 aprile 1981, n. 159; – la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi ( CLC 92), firmata a Londra il 27 novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177. Il campo di applicazione del Regolamento si applica alle navi e relativi equipaggi, che approdano in un porto nazionale o in un impianto off-shore o che sono ancorate a largo di tale porto o impianto. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate, si applicano o requisiti della pertinente convenzione e, qualora nessuna convenzione sia applicabile, si adottano le procedure previste dall’ allegato IV al regolamento per garantire che le navi non presentino evidenti pericoli per la sicurezza della navigazione, dell’igiene e della sicurezza delle condizioni di lavoro e della tutela ambientale.

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