Sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 è pubblicato il Decreto legislativo 27 marzo 2006,n.161 riguardante lAttuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni dei composti organici volatili (COV) conseguenti alluso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.
Il decreto legislativo è stato emanato in attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, al fine di prevenire o di limitare linquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei composti organici volatili, deno9minati COV, sulla formazione dellozono troposferico e determina, per le pitture , le vernici e i prodotti per carrozzeria, elencati nellallegato I, il contenuto massimo di COV ammesso ai fini dellemissione sul mercato.
A decorrere dalla data di applicazione dei valori limite previsti nellallegato II i prodotti elencati nellallegato I possono essere immessi sul mercato solo se hanno un contenuto di COV uguale o inferiore a tali valori limite e se sono etichettati in conformità all0 articolo 4.
Se i prodotti elencati nellallegato I (vedi art.3, comma 2) richiedono, per essere pronti alluso, laggiunta di altri prodotti, quali solventi o preparati contenenti solventi, anche diversi da quelli elencati nellallegato I , i valori limite previsti nellallegato II si applicano soltanto al prodotto divenuto pronto per luso a seguito di tale aggiunta. Al fine di valutare la conformità del contenuto di COV dei prodotti dellallegato I ai valori limite previsti nellallegato II si applicano i metodi analitici di cui allallegato III del decreto legislativo.
A decorrere dalla data di applicazione dei valori limite previsti nellallegato II i prodotti elencati nellallegato I possono essere immessi sul mercato solo se hanno un contenuto di COV uguale o inferiore a tali valori limite e se sono etichettati in conformità all0 articolo 4.
Se i prodotti elencati nellallegato I (vedi art.3, comma 2) richiedono, per essere pronti alluso, laggiunta di altri prodotti, quali solventi o preparati contenenti solventi, anche diversi da quelli elencati nellallegato I , i valori limite previsti nellallegato II si applicano soltanto al prodotto divenuto pronto per luso a seguito di tale aggiunta. Al fine di valutare la conformità del contenuto di COV dei prodotti dellallegato I ai valori limite previsti nellallegato II si applicano i metodi analitici di cui allallegato III del decreto legislativo.
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