REG. LOMB.: Procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

Sul Suppl. del BURL n. 25 del 19.06.2012 è pubblicato il Regolamento regionale 15 giugno 2012 – n. 2 Attuazione dell’art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

Il sommario del Regolamento:

Capo I – Disposizioni introduttive
Art. 1 – Finalità e oggetto

Capo II – Intervento sostitutivo
Art. 2 – Disposizioni procedurali
Art. 3 – Piano della caratterizzazione. Analisi di rischio. Progetto
operativo di bonifica
Art. 4 – Bonifica e valorizzazione urbanistica
Art. 5 – Progetto preliminare e procedura di esproprio
Art. 6 – Procedura ad evidenza pubblica
Art. 7 – Approvazione ed esecuzione degli interventi
Art. 8 – Intervento pubblico

Capo III – Finanziamento pubblico
Art. 9 – Oggetto e misura del finanziamento regionale
Art. 10 – Soggetti ammessi a finanziamento
Art. 11 – Programmazione finanziaria
Art. 12 – Istanza e documentazione amministrativa
Art. 13 – Documentazione progettuale
Art. 14 – Spese non ammesse a finanziamento
Art. 15 – Modalità di erogazione dei finanziamenti
Art. 16 – Azione di rivalsa e azioni risarcitorie
Art. 17 – Revoca dei finanziamenti

Capo IV – Disposizioni finali
Art. 18 – Interventi di bonifica con il raggiungimento delle concentrazioni
soglia di contaminazione
Art. 19 – Abrogazioni

Finalità

Il presente regolamento definisce le modalità di attuazione dell’art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati.

Al fine di garantire l’attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente dei siti inquinati, oggetto di procedura sostitutiva da parte del comune agli adempimenti in capo al responsabile dell’inquinamento e, ove quest’ultimo non sia individuabile o non provveda, al soggetto proprietario incolpevole, il presente regolamento disciplina le procedure applicative per incentivare l’iniziativa di soggetti ai quali affidare l’attuazione degli interventi di bonifica e di riqualificazione delle aree inquinate.

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