La Giunta Regionale della Lombardia, riunitasi il 20 dicembre 2013, ha approvato la Delibera n. X/1118 “Aggiornamento delle disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 53 – Serie Ordinaria – del 30 dicembre 2013.
Questo atto sostituisce la precedente DGR n. IX/2601 del 2011.
Le principali novità:
Recepimento del DPR 74/2013 e della Legge 90/2013 che modifica la definizione del D. Lgs. 192/2005;
Nuova definizione di impianto termico e del relativo ambito di applicazione, includendo gli impianti con potenza maggiore a 5 kW;
Inserimento nella regolamentazione di tipologie di impianti precedentemente escluse, come gli apparecchi a biomassa installati in modo fisso e gli impianti per la climatizzazione estiva di potenza superiore a 12 kW. Per questi ultimi viene inoltre determinata la temperatura minima di esercizio;
Esclusione dalla disciplina regionale sugli impianti termici di:
– Radiatori individuali, termocucine, cucine economiche, caminetti aperti
– Impianti per la climatizzazione estiva o invernale costituiti da macchine frigorifere, collettori solari o pompe di calore con potenza inferiore a 12 kW
– Impianti coinvolti nei processi produttivi;
Trasmissione dei modelli dichiarativi esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT);
Identificazione in modo univoco di ciascun impianto termico mediante “Targatura”. A partire dall’1 agosto 2014 un codice univoco consentirà l’identificazione dell’impianto;
Conferma delle tempistiche di manutenzione già in vigore in Lombardia. Frequenze maggiori sono ammesse solo per motivi di sicurezza, riportati dall’installatore o dal manutentore sul libretto di uso e manutenzione;
I nuovi impianti a biomassa devono essere installati secondo quanto previsto dal DM 37/08 e dall’ 1 agosto 2014 dovranno rispettare i rendimenti minimi determinati. Gli stessi dovranno inoltre essere dotati di “Libretto di impianto”;
Dall’ 1 agosto 2014 gli impianti a biomassa dovranno essere manutenuti, in relazione alla loro potenzialità, con la seguente cadenza minima:
– Minore di 15 kW ogni 2 anni
– Uguale o maggiore di 15 kW ogni anno;
Dall’1 agosto 2014 tutte le Autorità competenti (Regione, Province e Comuni con più di 40.000 ab.) utilizzeranno esclusivamente lo strumento del Portafoglio Digitale per l’incasso dei contributi a loro dovuti
Sono esentati dal pagamento dei contributi: gli impianti di climatizzazione estiva, gli impianti alimentati da biomassa legnosa, le pompe di calore e gli scambiatori delle reti di teleriscaldamento.