Sono pubblicate sul n. 52 del BURT Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, con la delibera n. 1065 del 9 dicembre 2013 della Giunta regionale.
Scopo del documento è quindi:
• consentire ai “competenti servizi delle Aziende USL del territorio toscano ed ai Medici competenti l’applicazione uniforme e condivisa delle procedure diagnostiche e medico legali per l’accertamento di assenza di dipendenza da alcol per i lavoratori adibiti alle mansioni a rischio […];
• “fornire il supporto specialistico alcologico per tale attività;
• prevedere un criterio omogeneo di tariffazione dei costi a carico del datore di lavoro.”
Nel documento si evidenzia inoltre che il gruppo di lavoro regionale, nella predisposizione delle presenti linee di indirizzo, ha tenuto conto:
• “della quantità dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti di assenza di alcoldipendenza;
• dell’organizzazione del sistema sanitario toscano e dell’articolazione dei servizi interessati alle presenti procedure;
• della necessità di contenere i tempi e i relativi costi a carico dei datori di lavoro;
• della necessità di effettuare gli accertamenti nel rispetto della dignità della persona e della privacy:
• della necessità del rispetto delle norme di garanzia circa l’oggetto dell’accertamento e la sua rapportabilità al lavoratore, fattori questi particolarmente importanti per gli eventuali risvolti in contenzioso sia per il lavoratore che per l’accertatore e per il datore di lavoro;
• della necessità di proporre procedure ed accertamenti facilmente accessibili e fattibili che concretamente permettano di fornire gli indispensabili elementi di valore obiettivo e scientifico che possano fungere da valido supporto al giudizio medico ed alle successive azioni ad esso conseguenti, riducendo la componente soggettiva e, dunque, la componente meno difendibile o giustificabile in sede di opposizione;
• della necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei terzi e del lavoratore e nel contempo evitare eventuali e arbitrarie “stigmatizzazioni” di “alcoldipendente “o comunque di “abusatore” di sostanze alcoliche”.
Il documento quindi definisce i compiti dell’azienda e del medico competente e illustra il protocollo sanitario, istituito dal M.C.,
– distinguendo la valutazione sanitaria di I e II livello
– descrivendo le modalità di accesso al Cca, Centro di consulenza alcologica, e le modalità di reintegro nella mansione.
Al link, leggi le Note di approfondimenti di Anna Guardavilla, che riportano anche il testo integrale della delibera della Regione Toscana.