Reg. Umbria: Legge 16/2013 sulle cadute dall’alto e da sfondamento

Approvata all’unanimita’ dall’Assemblea legislativa dell’Umbria.

Regione Umbria – Legge regionale 17 settembre 2013, n. 16
Norme in materia di prevenzione delle cadute dall’alto.

E’ pubblicata sul B.U.R. 25 settembre 2013, n. 43

Approvata all’unanimita’ dall’Assemblea legislativa dell’Umbria la proposta di legge che introduce per la prima volta in Umbria una normativa per prevenire le cadute dall’alto e da sfondamento, che costituiscono il 25% del totale delle morti sul lavoro, ma si rivolge anche ai cittadini che eseguano lavori ad un’altezza superiore ai due metri.

La legge, di iniziativa della Giunta, e’ stata integrata con i suggerimenti tecnici contenuti in una analoga proposta di legge sul medesimo argomento presentata dalla consigliera del Pdl Maria Rosi.

RIGUARDA SIA I LAVORATORI CHE I CITTADINI, per i lavori a una ALTEZZA SUPERIORE AI DUE METRI.

Riguarda le cadute dall’alto e da sfondamento nell’esecuzione di lavori riguardanti le coperture e le facciate ventilate, ma tutela anche i singoli cittadini che eseguano lavori ad un’altezza superiore ai due metri la proposta di legge approvata stamani all’unanimità dal Consiglio regionale.

Gli strumenti sono:
– una forte campagna di prevenzione, la formazione di lavoratori e addetti alla progettazione,
– attività di controllo anche telematico
– l’obbligatorietà di rendicontazione tecnica scritta e di misure di protezione quali l’ancoraggio permanente.

La legge promuove e favorisce le azioni volte a prevenire le cadute dall’alto nello svolgimento di qualsiasi attività che espone le persone al rischio di caduta da una quota superiore ai due metri di altezza ed in particolare quelle attività che si svolgono nell’ambito dell’edilizia, dell’industria, dell’agricoltura, nonché dell’allestimento di strutture provvisorie per lo svolgimento di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali o per altre forme di intrattenimento.

La Regione realizza attività formative rivolte a:
– lavoratori
– ed ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l’adozione delle misure di sicurezza. Per estendere la cultura della prevenzione e la tutela della salute e della sicurezza saranno attuate campagne di informazione e comunicazione.

I progetti relativi a interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (Scia) riguardanti le coperture o le facciate ventilate prevedono l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento delle attività in quota, il transito e l’accesso in condizioni di sicurezza. Devono essere integrati da un elaborato tecnico che contenga le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quant’altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall’alto. Tale elaborato dovrà essere aggiornato nel caso di interventi di modifica e deve essere messo a disposizione di coloro i quali successivamente svolgano ulteriori attività in quota.

L’assenza o l’incompletezza dell’elaborato tecnico determina l’irricevibilità dell’istanza di permesso a costruire.

La Giunta adotterà un regolamento contenente tutte le prescrizioni e le indicazioni tecniche entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;.

I Comuni adegueranno le proprie disposizioni entro 12 mesi dalla pubblicazione delle norme regolamentari sul Bollettino ufficiale della Regione.

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