Sulla Gazzetta Ufficiale dell UE L 382/1 del 28 dicembre 2004 è pubblicata la Decisione della Commissione del 7 dicembre 2004 che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale.
La citata direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, riguarda la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. La regione biogeografica continentale di cui alla stessa direttiva, comprende il territorio del Lussemburgo, alcune parti del territorio di Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia e Svezia, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata dall apposito comitato di cui all art. 20 della direttiva il 23 ottobre 2000. Dunque, la presente Decisione non riguarda i territori degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità europea il 1° maggio 2004, ma che saranno oggetto di una futura decisione della Commissione, cioè quando saranno raccolte tutte le informazioni pertinenti e sarà stata condotta una valutazione scientifica approfondita dei siti proposti dai nuovi Stati membri dell Unione. Si tratta quindi di un elenco provvisorio di siti, correlati di informazioni su ciascun sito nel formato fissato dalla Decisione 97/266/CEE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l inserimento nella rete Natura 2000.Dette informazioni comprendono la mappa del sito nella più recente versione esistente, trasmessa dallo Stato membro interessato, la denominazione, l ubicazione e l estensione del sito stesso nonché i dati risultanti dall applicazione dei criteri di cui all allegato III della direttiva 92/43/CEE.
Come indicato all art. 1 della Decisione del 7 dicembre 2004- pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell UE L 382/1 del 28 dicembre 2004 l elenco dei siti di cui all allegato 1 della presente decisione costituisce un elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, a norma dell art. 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE. Tale elenco sarà rivisto alla luce di ulteriori proposte da parte degli Stati membri, in conformità all art. 4 della direttiva 92/43/CEE, per taluni tipi di habitat e specie precisati nell allegato 2 (elenco dei tipi di habitat e delle specie per i quali non si può concludere che la rete sia completa (e nell allegato 3 (elenco dei tipi di habitat e della specie per i quali non si può concludere che la rete sia né completa né incompleta) della presente direttiva.
Come indicato all art. 1 della Decisione del 7 dicembre 2004- pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell UE L 382/1 del 28 dicembre 2004 l elenco dei siti di cui all allegato 1 della presente decisione costituisce un elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, a norma dell art. 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE. Tale elenco sarà rivisto alla luce di ulteriori proposte da parte degli Stati membri, in conformità all art. 4 della direttiva 92/43/CEE, per taluni tipi di habitat e specie precisati nell allegato 2 (elenco dei tipi di habitat e delle specie per i quali non si può concludere che la rete sia completa (e nell allegato 3 (elenco dei tipi di habitat e della specie per i quali non si può concludere che la rete sia né completa né incompleta) della presente direttiva.
Fonte: Eur-Lex
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