Regione Lombardia, ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Emanata da Regione Lombardia l’Ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020 che prevede ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le disposizioni hanno validità da sabato 1° agosto fino a giovedì 10 settembre 2020.

Ordinanza Regione Lombardia n. 590 del 31 luglio 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

Il presidente Attilio Fontana ha firmato la nuova Ordinanza n. 590: le disposizioni hanno validità da sabato 1° agosto fino a giovedì 10 settembre 2020.

L’Ordinanza n. 590 dispone novità rilevanti per il trasporto pubblico regionale e locale di linea e non di linea. Su autobus, filobus, tram, metropolitane, treni, servizi di navigazione e trasporto funiviario è consentito occupare tutti i posti a sedere. I posti in piedi possono invece essere occupati, a seconda dei casi, per il 25% o il 50% della capienza totale per la quale il mezzo è omologato.

Precise disposizioni sono inoltre previste per i servizi di trasporto scolastico, in previsione della ripresa del nuovo anno.

Per i servizi di taxi e noleggio con conducente non è più obbligatorio mantenere il distanziamento tra membri dello stesso gruppo familiare, conviventi, o individui che appartengono a nuclei pre-organizzati.

L’Ordinanza, inoltre, introduce indicazioni anche per la partecipazione alle cerimonie religiose svolte in luoghi chiusi. Il numero dei presenti deve essere stabilito in modo da garantire la distanza minima di sicurezza di almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti, considerando inoltre le dimensioni e le caratteristiche dei luoghi in cui si svolgono le cerimonie. È consentito un massimo di 350 presenti; per richiedere la deroga a questo limite è necessario presentare la relazione di un tecnico abilitato.

Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, è confermato l’obbligo di indossare una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca.
Nei luoghi all’aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.
Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.

Non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dall’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020).

Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina alla fine dell’attività stessa e di mantenere le corrette distanze interpersonali.

L’Ordinanza del 31 luglio conferma quanto disposto dall’Ordinanza 573 del 29 giugno ai paragrafi 1.2.3, 1.4 e 1.5 per quanto riguarda:

– Gli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia.
– La ripresa dei tirocini anche in presenza.
– Le attività di volo e la navigazione da diporto.
– Le attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate
– Lo svolgimento di censimenti e l’attuazione di piani di controllo della fauna selvatica.
– Lo svolgimento di eventi sportivi “a porte chiuse”.

Resta valido quanto previsto dall’Ordinanza 579 del 10 luglio rispetto alla ripresa degli sport di contatto, di squadra e individuali.

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