Regione Toscana: emanata legge n. 27 del 12 aprile 2016 relativa alla qualità dell’aria

La legge regionale n. 27 del 12 aprile 2016 integra e modifica la norma regionale 9/2010 per arrivare ad una valutazione più razionale degli indicatori di superamento della media giornaliera di PM10.

Anche in Toscana sono frequenti episodi critici per la qualità dell’aria ambiente, quali, ad esempio, i superamenti dei valori limite per il PM10; tali superamenti si concentrano, prevalentemente, nel periodo invernale, cioè da novembre a marzo. Nel periodo invernale, e quindi con l’avvicinarsi del termine dell’anno civile, tendono infatti a verificarsi condizioni meteoclimatiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti.

Numerosi sono i comuni toscani che nel mese di dicembre dello scorso anno si sono avvicinati al raggiungimento del valore limite giornaliero di 50 μg/m3 per trentacinque volte per anno civile. Anche in Toscana è dunque emersa l’esigenza, con specifico riguardo al PM10, di superare la rigidità dell’intervallo di riferimento annuale, che comporta l’automatico azzeramento delle misurazioni al 31 dicembre di ogni anno e quindi proprio nel periodo di massima concentrazione dell’inquinante; è stato così previsto che la Giunta regionale individui delle misure emergenziali da attivarsi sulla base di specifici indici di criticità per singolo inquinante.

Per quanto riguarda il PM10, tali indici di criticità devono tenere conto anche dei reiterati superamenti del valore limite giornaliero indicati dal protocollo d’intesa siglato il 30 dicembre 2015 tra Ministero dell’ambiente ed ANCI e cioè sette giorni reiterati.

La legge regionale 27 del 12 aprile 2016 integra così l’articolo 13 della legge regionale 9/2010 e introduce il comma 3-ter attribuendo alla Regione il compito di determinare specifici indici di criticità (e relative modalità di calcolo) per individuare situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

Nell’individuare tali indici la Regione, che ha adesso due mesi di tempo per farlo, deve tenere conto di:
– misurazioni effettuate, senza soluzioni di continuità, nei periodi di massima concentrazione dell’inquinante, ancorché a cavallo tra due anni di riferimento;
– previsioni di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, formulate sulla base di tecniche di modellizzazione, anche sperimentali, coerenti con i metodi di valutazione stabiliti dalla norma nazionale.

La nuova norma regionale riformula inoltre il comma 1 dell’articolo 14 della legge 9/2010 prevedendo, in aggiunta al caso già previsto della mancata osservanza delle norme e del piano regionale per la qualità dell’aria, che la Regione eserciti i poteri sostitutivi nei confronti dei comuni che rimangano inerti o ritardino l’adozione dei Piani di azione comunale o che li adottino in difformità ai criteri e alle modalità stabiliti.

Fonte: ARPAT

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