Esso definisce norme specifiche per i materiali e gli oggetti di materia plastica al fine di garantirne limpiego in condizioni di sicurezza e abroga la direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Tale direttiva stabilisce inoltre norme di base per la fabbricazione di materiali e oggetti di plastica.
Poiché la direttiva 2002/72/CE è stata modificata in maniera sostanziale ben 6 volte, la Commissione ritiene opportuno che, per motivi di chiarezza, lattuale testo vada consolidato, sopprimendo le parti superflue e obsolete.
In passato la direttiva 2002/72/CE e le relative modifiche sono state recepite nelle legislazioni nazionali senza adeguamenti di rilievo. Per il recepimento nella legislazione nazionale è di solito necessario un periodo di 12 mesi. Nel caso di modifiche degli elenchi di additivi e monomeri finalizzate ad autorizzare nuove sostanze, tale periodo di recepimento ritarda lautorizzazione e quindi rallenta il processo di innovazione. Risulta pertanto appropriato adottare norme sui materiali e gli oggetti di materia plastica attraverso lo strumento di un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Durante la fabbricazione e luso fi materiali e oggetti di materia plastica, possono formarsi prodotti di reazione e di degradazione. Tali prodotti sono presenti non intenzionalmente nella materia plastica (NIAS). Qualora essi siano rilevanti per a valutazione dei rischi, i principali prodotti di reazione e degradazione connessi alluso previsto di una sostanza devono essere presi in considerazione e inclusi nelle restrizioni della sostanza. Non è tuttavia possibile prendere in conservazione tutti i prodotti di reazione e degradazione nellautorizzazione. Essi non devono pertanto figurare come voci distinte nellelenco dellUnione europea. Tutti i rischi potenziali per la salute che il materiale o loggetto finale potrebbe porre, derivanti dai prodotti di reazione o di degradazione, devono essere valutati dal fabbricante conformemente ai principi scientifici di valutazione dei rischi riconosciuti a livello internazionale.
Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica:
a) destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, oppure
b) già a contatto con i prodotti alimentari;oppure
c) di cui si prevede ragionevolmente che possano entrare in contatto con prodotti alimentari.
In sintesi, il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti immessi sul mercato dellUE che rientrano nelle seguenti categorie:
a) materiali e articoli, e parti di essi, realizzati esclusivamente in materia plastica;
b) materiali e oggetti multistrato di materia plastica tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi;
c) materiali e oggetti di cui alle lettere a) o b) stampati e/o rivestiti;
d) strati di materia plastica o rivestimenti di materia plastica, che costituiscono guarnizioni di coperchi e chiusure e che con tali coperchi e chiusure formano un insieme di due o più strati di vari tipi di materiali;
e) strati di materia plastica in materiali e oggetti multistrato multimateriali.
Il presente regolamento non si applica ai seguenti materiali e oggetti immessi sul mercato dellUE e destinati ad essere oggetto di altre misure specifiche, come resine scambio ionico, gomma e siliconi.
(LG-FF)