Nel S.0. n. 109 della Gazzetta Ufficiale n. 122 del 22 maggio 2010 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010 ,n. 76 relativo al Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dellAgenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dellarticolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Il comma 14p0 dellarticolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, stabilisce che con regolamento, emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 4p00, su proposta del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati la struttura e il funzionamento dellAgenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), nonché la nomina e la durata in carica dellorgano direttivo.
Secondo il Capo I (Principi generali), larticolo 2 ( Scopi e finalità)del presente DPR
1. LAgenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti.
2. LAgenzia sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delluniversità e degli enti di ricerca e, sulla base di un programma almeno a annuale approvato dal Ministgro, cura, ai sensi dellarticolo 3, la valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta lefficienza e lefficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.
3 LAgenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sullassicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia nellambito della realizzazione degli spazi europei dellistruzione superiore e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dellUnione europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con glik organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dellistruzione superiore e della ricerca.
Secondo il Capo I (Principi generali), larticolo 2 ( Scopi e finalità)del presente DPR
1. LAgenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti.
2. LAgenzia sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delluniversità e degli enti di ricerca e, sulla base di un programma almeno a annuale approvato dal Ministgro, cura, ai sensi dellarticolo 3, la valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta lefficienza e lefficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.
3 LAgenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sullassicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia nellambito della realizzazione degli spazi europei dellistruzione superiore e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dellUnione europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con glik organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dellistruzione superiore e della ricerca.
(LG-SP)
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Approfondimenti