Regolamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca

Nel S.0. n. 109 della Gazzetta Ufficiale n. 122 del 22 maggio 2010 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010 ,n. 76 relativo al “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Il comma 14p0 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, stabilisce che con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 4p00, su proposta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati la struttura e il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), nonché la nomina e la durata in carica dell’organo direttivo.
Secondo il Capo I (Principi generali), l’articolo 2 ( Scopi e finalità)del presente DPR
“1. L’Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti.
“2. L’Agenzia sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità dell’università e degli enti di ricerca e, sulla base di un programma almeno a annuale approvato dal Ministgro, cura, ai sensi dell’articolo 3, la valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l’efficienza e l’efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.
“3 L’Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull’assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia nell’ambito della realizzazione degli spazi europei dell’istruzione superiore e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell’Unione europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con glik organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell’istruzione superiore e della ricerca”.

(LG-SP)

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