Regolamento interno della Corte dei Conti dell’Unione Europea.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 103/1 del 23 aprile 2010 è pubblicato il Regolamento interno della Corte dei Conti dell’Unione Europea (vedi link).

Il presente Regolamento è stato adottato previa approvazione del Consiglio in data 22 febbraio 2010, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in particolare l’articolo 287, paragrafo 4, quinto comma.

Ricordiamo che la Corte è un organo collegiale e agisce come tale in conformità delle disposizioni dei trattati e del regolamento finanziario e secondo le modalità del presente regolamento interno.
La durata del mandato dei membri della Corte decorre dalla data a tale effetto stabilita nell’atto di nomina o, qualora non sia precisata, dalla data di adozione dell’atto stesso.

I membri esercitano le loro funzioni conformemente all’articolo 286, paragrafi 1,3 e 4 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
La Corte adotta le proprie decisioni collegialmente, previo esame preliminare in sede di sezione o comitato, salvo nel caso di decisioni da adottare in qualità di AIPN (Autorità che ha il potere di nomina) o di autorità abilitata a concludere contratti di assunzione.

I documenti di cui all’articolo 287, paragrafo 4, terzo comma del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ad eccezione dei documenti adottati dalle sezioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, e la dichiarazione di affidabilità di cui all’articolo 287, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono adottati dalla Corte a maggioranza dei membri che la compongono.

Fatti salvo gli articoli 4, paragrafo b4 e 7, paragrafo 2, le altre decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti alla seduta della Corte. Tuttavia, su proposta di un membro, la Corte può dichiarare, a maggioranza dei membri presenti alla seduta, che per una determinata questione in merito alla quale essa è chiamata a pronunciarsi la decisione sarà presa a maggioranza dei membri che la compongono.
Qualora l’adozione di una decisione richieda la maggioranza dei voti dei membri presenti alla seduta della Corte, a parità di voti è determinante il voto del presidente.
La Corte determina, di volta in volta, le decisioni adottate mediante procedura scritta. Norme dettagliate relative a tale procedura sono stabilite nelle modalità di applicazione.

Il presente regolamento interno, che entra in vigore il 1° giugno 2010, abroga e sostituisce quello adottato dalla Corte l’8 dicembre 2004.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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