Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente

Nel S.O. 157/L della Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2007 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,n. 90 contenente il “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”.

Come recita l’articolo 1 del DPR 14 maggio 2007, n. 90:
“Ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) Commissione interministeriale di valutazione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003,n.224;
b) Comitati tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, di cui all’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;
c) Commissione scientifica CITES di cui all’articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e all’articolo 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1993,n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59;
d) Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,n. 22, all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006,n. 284, e all’articolo 7 del presente regolamento;
e) Osservatori ambientali per la verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni VIA, di cui all’articolo 5 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
f) Comitato per la comunicazione ambientale di cui all’articolo 6 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
g) Comitato di vigilanza sull’uso delle risorse idriche di cui all’articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e all’articolo 6 del presente regolamento.
Sono altresì confermati il Consiglio nazionale ambiente, l’Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili.
La Commissione tecnico scientifica, istituita ai sensi dell’articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, è ridenominata “Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali.

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