Regolamento sul diritto d’autore, pubblicato il Decreto 239/2007

La G.U. n. 295 del 20 dicembre pubblica il decreto 239 del 14 novembre 2007 “Regolamento attuativo dell’articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d’autore”

La G.U. n. 295 del 20 dicembre pubblica il decreto 239 del 14 novembre 2007 “Regolamento attuativo dell’articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d’autore”.

Il regolamento è attuativo dell’articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d’autore.

Art. 1. – Oggetto

1. Ai sensi dell’articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, d’ora in avanti: “legge”, sono consentite, per uso personale, alle persone con disabilita’ sensoriale, la cui situazione sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la riproduzione di opere e materiali protetti dalla legge o
l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, nel rispetto dei fini e nei limiti consentiti dalla predetta legge.

2. La riproduzione e l’utilizzazione della comunicazione al pubblico, di cui al comma 1, di opere e di materiali protetti ai sensi dell’articolo 71-bis della legge, si attuano attraverso la registrazione audio su qualsiasi tipo di supporto delle opere o l’impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

Art. 2. Riproduzione e utilizzazione della comunicazione al pubblico delle
opere e materiali protetti

1. Al fine di renderne accessibile il contenuto alle persone con disabilita’ sensoriali, la riproduzione e l’utilizzazione della comunicazione al pubblico di opere e materiali protetti puo’ anche essere effettuata per il tramite delle associazioni e delle federazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, che non perseguono scopo di lucro, sulla base di appositi accordi stipulati ai sensi dell’articolo 71-quinquies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono volti a consentire l’esercizio della eccezione di cui all’articolo 71-bis e dovranno prevedere la definizione di procedure che consentano alle predette associazioni e federazioni di convertire i file all’uopo loro forniti dai titolari dei diritti in formati idonei ad essere utilizzati secondo le finalita’ e nei modi previsti dal precedente articolo 1 e di consegnare il prodotto di tale attivita’ alle persone che dimostrino di possedere i requisiti soggettivi richiesti.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare
.

Roma, 14 novembre 2007

(RMP)

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