Regolamento sull’utilizzazione delle attrezzature a pressione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005 è pubblicato il Decreto 1 dicembre 2004, n. 329 del Ministero delle Attività Produttive contenente il Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000,n.93.

Il Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 si riferisce all’attuazione della direttiva 97/23/CEE in materia di attrezzature a pressione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2000.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione e agli “insiemi” come definiti nel decreto di cui sopra e, in particolare, ai seguenti oggetti:
a) le attrezzature di cui all’art. 3 lettera a), b) e c);
b) i generatori di vapor d’acqua o di acqua surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore d’acqua, ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua e gli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 e omologati dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) secondo la legislazione vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 93/2000
c) gli apparecchi semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive 87/404/CEE e n. 90/488/CEE;
d) i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e gas, preesistenti e già posti in esercizio alla data del 29 maggio 2002, non sottoposti ad alcuna omologazione nazionale e non rientranti nelle condizioni di esclusione del presente regolamento, da classificare secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo 93/2000. Le disposizioni di cui al presente regolamento riguardano le seguenti verifiche: – verifiche di “ primo impianto”; – verifiche periodiche; – verifiche di riqualificazione periodica e – verifiche di riparazione o modifica.
Questo è quanto recita l’art. 1 (Campo di applicazione) del Decreto 1 dicembre 2004, n. 329 del Ministero delle attività produttive, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005.
Su richiesta del Ministero delle attività produttive le eventuali specifiche tecniche concernenti l’esercizio delle attrezzature e degli insiemi di cui all’art. 1 del decreto sono elaborate in collaborazione con l’ISPESL e con l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), tenendo conto delle normative emanate dal Comitato europeo di normazione, sentite le associazioni di categoria interessate, e successivamente approvate dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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