Sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005 è pubblicato il Decreto 1 dicembre 2004, n. 329 del Ministero delle Attività Produttive contenente il Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui allarticolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000,n.93.
Il Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 si riferisce allattuazione della direttiva 97/23/CEE in materia di attrezzature a pressione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2000.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione e agli insiemi come definiti nel decreto di cui sopra e, in particolare, ai seguenti oggetti:
a) le attrezzature di cui allart. 3 lettera a), b) e c);
b) i generatori di vapor dacqua o di acqua surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore dacqua, ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor dacqua e gli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 e omologati dallIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) secondo la legislazione vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 93/2000
c) gli apparecchi semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive 87/404/CEE e n. 90/488/CEE;
d) i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e gas, preesistenti e già posti in esercizio alla data del 29 maggio 2002, non sottoposti ad alcuna omologazione nazionale e non rientranti nelle condizioni di esclusione del presente regolamento, da classificare secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo 93/2000. Le disposizioni di cui al presente regolamento riguardano le seguenti verifiche: – verifiche di primo impianto; – verifiche periodiche; – verifiche di riqualificazione periodica e verifiche di riparazione o modifica.
Questo è quanto recita lart. 1 (Campo di applicazione) del Decreto 1 dicembre 2004, n. 329 del Ministero delle attività produttive, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005.
Su richiesta del Ministero delle attività produttive le eventuali specifiche tecniche concernenti lesercizio delle attrezzature e degli insiemi di cui allart. 1 del decreto sono elaborate in collaborazione con lISPESL e con lEnte Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), tenendo conto delle normative emanate dal Comitato europeo di normazione, sentite le associazioni di categoria interessate, e successivamente approvate dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione e agli insiemi come definiti nel decreto di cui sopra e, in particolare, ai seguenti oggetti:
a) le attrezzature di cui allart. 3 lettera a), b) e c);
b) i generatori di vapor dacqua o di acqua surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore dacqua, ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor dacqua e gli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 e omologati dallIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) secondo la legislazione vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 93/2000
c) gli apparecchi semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive 87/404/CEE e n. 90/488/CEE;
d) i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e gas, preesistenti e già posti in esercizio alla data del 29 maggio 2002, non sottoposti ad alcuna omologazione nazionale e non rientranti nelle condizioni di esclusione del presente regolamento, da classificare secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo 93/2000. Le disposizioni di cui al presente regolamento riguardano le seguenti verifiche: – verifiche di primo impianto; – verifiche periodiche; – verifiche di riqualificazione periodica e verifiche di riparazione o modifica.
Questo è quanto recita lart. 1 (Campo di applicazione) del Decreto 1 dicembre 2004, n. 329 del Ministero delle attività produttive, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005.
Su richiesta del Ministero delle attività produttive le eventuali specifiche tecniche concernenti lesercizio delle attrezzature e degli insiemi di cui allart. 1 del decreto sono elaborate in collaborazione con lISPESL e con lEnte Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), tenendo conto delle normative emanate dal Comitato europeo di normazione, sentite le associazioni di categoria interessate, e successivamente approvate dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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