Regolamento UE in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 132/1 del 29 maggio 2010 è pubblicato il Regolamento(UE)
N. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che modifica il regolamento(CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate.

Considerando che in molti Stati membri l’alloggio costituisce un fattore decisivo d’integrazione per le comunità emarginate che vivono in aree urbane o rurali, è necessario estendere a tutti gli Stati membri l’ammissibilità delle spese per gli interventi nel settore dell’edilizia abitativa alle comunità che vivono nelle aree urbane o rurali.
Indipendentemente dalla circostanza che le comunità vivano in aree urbane o rurali devono essere considerate come spese ammissibili, a causa dell’infima qualità delle loro condizioni di alloggio, anche le spese destinate al rinnovo o alla sostituzione, anche mediante nuove costruzioni, di alloggio esistenti.
Conformemente al principio n. 2 dei principi di base comuni sull’inclusione dei rom reiterato dal Consiglio nelle sue conclusioni sull’inclusione dei rom dell’8 giugno 2p009, gli interventi in materia di edilizia abitativa destinati ad un gruppo specifico non devono escludere altri gruppi che versano in situazioni socio-economiche analoghe.
Conformemente al principio n. 1 di tali principi di base comuni, al fine di limitare i rischi di segregazione, gli interventi nel settore dell’edilizia abitativa per le comunità emarginate devono intervenire nell’ambito di un approccio integrato che comprenda, in particolare, azioni nei settori dell’istruzione, della salute, delle politiche sociali, dell’occupazione e della sicurezza e misure tese all’abolizione della segregazione razziale.
L’articolo 2391 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dispone che le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione europea siano stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell’adozione di tale regolamento e al fine di evitare qualsiasi interruzione dell’attività legislativa dell’Unione, è opportuno che continuino ad essere applicate le disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
Di conseguenza si è reso opportuno modificare il regolamento(CE)n.1080/2006, adottando il presente regolamento(UE).

(LG-SP)

Fonte: Eur-Lex

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