Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 132/1 del 29 maggio 2010 è pubblicato il Regolamento(UE)
N. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che modifica il regolamento(CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda lammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate.
N. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che modifica il regolamento(CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda lammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate.
Considerando che in molti Stati membri lalloggio costituisce un fattore decisivo dintegrazione per le comunità emarginate che vivono in aree urbane o rurali, è necessario estendere a tutti gli Stati membri lammissibilità delle spese per gli interventi nel settore delledilizia abitativa alle comunità che vivono nelle aree urbane o rurali.
Indipendentemente dalla circostanza che le comunità vivano in aree urbane o rurali devono essere considerate come spese ammissibili, a causa dellinfima qualità delle loro condizioni di alloggio, anche le spese destinate al rinnovo o alla sostituzione, anche mediante nuove costruzioni, di alloggio esistenti.
Conformemente al principio n. 2 dei principi di base comuni sullinclusione dei rom reiterato dal Consiglio nelle sue conclusioni sullinclusione dei rom dell8 giugno 2p009, gli interventi in materia di edilizia abitativa destinati ad un gruppo specifico non devono escludere altri gruppi che versano in situazioni socio-economiche analoghe.
Conformemente al principio n. 1 di tali principi di base comuni, al fine di limitare i rischi di segregazione, gli interventi nel settore delledilizia abitativa per le comunità emarginate devono intervenire nellambito di un approccio integrato che comprenda, in particolare, azioni nei settori dellistruzione, della salute, delle politiche sociali, delloccupazione e della sicurezza e misure tese allabolizione della segregazione razziale.
Larticolo 2391 del trattato sul funzionamento dellUnione europea dispone che le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dellesercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione europea siano stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa delladozione di tale regolamento e al fine di evitare qualsiasi interruzione dellattività legislativa dellUnione, è opportuno che continuino ad essere applicate le disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per lesercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
Di conseguenza si è reso opportuno modificare il regolamento(CE)n.1080/2006, adottando il presente regolamento(UE).
Indipendentemente dalla circostanza che le comunità vivano in aree urbane o rurali devono essere considerate come spese ammissibili, a causa dellinfima qualità delle loro condizioni di alloggio, anche le spese destinate al rinnovo o alla sostituzione, anche mediante nuove costruzioni, di alloggio esistenti.
Conformemente al principio n. 2 dei principi di base comuni sullinclusione dei rom reiterato dal Consiglio nelle sue conclusioni sullinclusione dei rom dell8 giugno 2p009, gli interventi in materia di edilizia abitativa destinati ad un gruppo specifico non devono escludere altri gruppi che versano in situazioni socio-economiche analoghe.
Conformemente al principio n. 1 di tali principi di base comuni, al fine di limitare i rischi di segregazione, gli interventi nel settore delledilizia abitativa per le comunità emarginate devono intervenire nellambito di un approccio integrato che comprenda, in particolare, azioni nei settori dellistruzione, della salute, delle politiche sociali, delloccupazione e della sicurezza e misure tese allabolizione della segregazione razziale.
Larticolo 2391 del trattato sul funzionamento dellUnione europea dispone che le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dellesercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione europea siano stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa delladozione di tale regolamento e al fine di evitare qualsiasi interruzione dellattività legislativa dellUnione, è opportuno che continuino ad essere applicate le disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per lesercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
Di conseguenza si è reso opportuno modificare il regolamento(CE)n.1080/2006, adottando il presente regolamento(UE).
(LG-SP)
Fonte: Eur-Lex
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