Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 168/1 del 28.6.2007 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 708/2007 del Consiglio dell11 giugno 2007 relativo allimpiego in acquicoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti.
Secondo la Comunità europea lacquacoltura è un settore in rapida espansione, orientato allinnovazione e alla ricerca di nuovi sbocchi. Per adeguare la produzione alle condizioni del mercato è importante che il settore punti sulla diversificazione delle specie allevate.
In passato il comparto dellacquacoltura ha tratto vantaggio economici dallintroduzione di specie esotiche e dalla traslocazione di specie localmente assenti (ad esempio la trota iridea, lostrica giapponese e il salmone). Lobiettivo politico per il futuro consiste quindi nellottimizzare i benefici derivanti da tali pratiche evitando nel contempo alterazioni degli ecosistemi e interazioni biologiche negative con le popolazioni indigene, comprese le mutazioni genetiche, e limitando la diffusione di specie non bersaglio ed altri impatti dannosi sugli habitat naturali.
Poiché le specie esotiche invasive sono state individuate come una delle cause principali della perdita di specie autoctone e dei danni alla biodiversità e che, inoltre, la traslocazione di specie allinterno del loro areale di distribuzione naturale verso zone in cui tali specie sono localmente assenti per specifiche ragioni biogeografiche può presentare rischi per gli ecosistemi di tali zone, su proposta della Commissione europea, sentito il parere del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale europeo, il Consiglio dellUnione europea ha ritenuto opportuno adottare il Regolamento(CE)N. 708/2007 dell11 giugno 2007, istituendo un quadro volto a disciplinare limpiego in acquicoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo leventuale impatto di tali specie e di ogni altra specie non obiettivo ad esse associata sugli habitat acquatici e contribuire in questo modo allo sviluppo sostenibile del settore.
Dunque, il Regolamento si applica allintroduzione di specie esotiche e alla traslocazione di specie localmente assente ai fini del loro impiego in acquicoltura nella Comunità. Tale regolamento non si applica alle traslocazioni di specie localmente assenti allinterno di uno Stato membro, eccetto nei casi in cui, sulla base dei pareri scientifici, vi sia motivo di prevedere minacce ambientali derivanti dalla traslocazione.
In passato il comparto dellacquacoltura ha tratto vantaggio economici dallintroduzione di specie esotiche e dalla traslocazione di specie localmente assenti (ad esempio la trota iridea, lostrica giapponese e il salmone). Lobiettivo politico per il futuro consiste quindi nellottimizzare i benefici derivanti da tali pratiche evitando nel contempo alterazioni degli ecosistemi e interazioni biologiche negative con le popolazioni indigene, comprese le mutazioni genetiche, e limitando la diffusione di specie non bersaglio ed altri impatti dannosi sugli habitat naturali.
Poiché le specie esotiche invasive sono state individuate come una delle cause principali della perdita di specie autoctone e dei danni alla biodiversità e che, inoltre, la traslocazione di specie allinterno del loro areale di distribuzione naturale verso zone in cui tali specie sono localmente assenti per specifiche ragioni biogeografiche può presentare rischi per gli ecosistemi di tali zone, su proposta della Commissione europea, sentito il parere del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale europeo, il Consiglio dellUnione europea ha ritenuto opportuno adottare il Regolamento(CE)N. 708/2007 dell11 giugno 2007, istituendo un quadro volto a disciplinare limpiego in acquicoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo leventuale impatto di tali specie e di ogni altra specie non obiettivo ad esse associata sugli habitat acquatici e contribuire in questo modo allo sviluppo sostenibile del settore.
Dunque, il Regolamento si applica allintroduzione di specie esotiche e alla traslocazione di specie localmente assente ai fini del loro impiego in acquicoltura nella Comunità. Tale regolamento non si applica alle traslocazioni di specie localmente assenti allinterno di uno Stato membro, eccetto nei casi in cui, sulla base dei pareri scientifici, vi sia motivo di prevedere minacce ambientali derivanti dalla traslocazione.
Fonte: Eur-Lex
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