Regole più chiare per l’ etichettatura dei detersivi

Il Regolamento(CE)n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 104/1 dell’ 8-4-2004.

Entro l’ 8 ottobre 2005 entrerà in vigore il Regolamento(CE)n. 648/4004. Il citato Regolamento, all’ art. 1 ( finalità e ambito di applicazione) stabilisce norme atte a conseguire la libera circolazione dei detergenti e dei tensioattivi nel mercato interno e a garantire, nel contempo, un elevato livello di protezione dell’ ambiente e della salute umana. A tal fine, il presente regolamento armonizza le seguenti norme per l’ immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti: – la biodegrabilità dei tensioattivi presenti nei detergenti; – restrizioni o divieti da imporre sui tensioattivi in base alla biodegrabilità; – l’ etichettatura addizionale dei detergenti, compresi le fragranze allergizzanti, e – le informazioni che i produttori devono mettere a disposizioni delle autorità competenti e del personale medico degli Stati membri. Innanzitutto, va precisato che per detergente si deve intendere qualsiasi sostanza o preparato contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato ad attività di lavaggio e pulizia. I detergenti possono essere in qualsiasi forma ( liquido, polvere,pasta, pani, barre, pezzi e soggetti ottenuti a stampo, ecc.) ed essere commercializzati ed utilizzati a livello domestico, istituzionale, o industriale. Ciò premesso, i detergenti e i tensioattivi per detergenti al momento della loro immissione sul mercato, devono essere conformi alle condizioni, alle caratteristiche e ai limiti stabiliti dal nuovo regolamento(CE) e dai suoi allegati e, ove necessario, alla direttiva 98/8/CE e ad ogni altra normativa comunitaria pertinente. I tensioattivi che sono anche sostanze attive ai sensi della direttiva 98/8/CE e vengono utilizzati come disinfettanti non sono soggetti agli allegati II, III, IV e VIII a condizioni che: 1) siano elencati nell’ allegato I o nell’ allegato I A della direttiva 98/8/CE, o b) siano costituenti di biocidi autorizzati a norma dell’ art. 15 della direttiva 98/8/CE, o c) siano costituenti di biocidi autorizzati conformemente alle norme transitorie o in base al programma di lavoro decennale di cui all’ art. 16 della direttiva 98/8/CE. Tali tensioattivi sono invece considerati disinfettanti e i detergenti di cui costituiscono gli ingredienti sono soggetti alle disposizioni per l’ etichettatura dei disinfettanti di cui all’ allegato VII A del presente regolamento. A proposito dell’ etichettatura, all’ art. 11 del regolamento viene precisato che le disposizioni indicate non pregiudicano quelle relative alla classificazione, all’ imballaggio e all’ etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. Sulla confezione con cui i detergenti sono venduti al consumatore, devono figurare, a caratteri leggibili, visibili ed indelebili, le seguenti informazioni: a) la denominazione e il marchio del prodotto; b) il nome e la denominazione commerciale o il marchio depositato e l’ indirizzo completo con il numero telefonico del responsabile dell’ immissione del prodotto sul mercato; c) l’ indirizzo e l’ indirizzo e-mail, se disponibile, con il numero telefonico presso il quale può essere ottenuta una ” scheda tecnica” di sicurezza con l’ elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto. Le stesse indicazioni devono figurare su tutti i documenti di accompagnamento dei detergenti trasportati alla rinfusa. Entro l’ 8/04/07, la Commissione effettuerà una valutazione, presenterà una relazione e, se del caso, una proposta legislativa sull’ uso dei fosfati in vista della loro graduale eliminazione o di una loro limitazione ad applicazioni specifiche, mentre al più tardi entro l’ 8/04/09, la stessa Commissione procederà ad una revisione dell’ applicazione del presente regolamento, prestando particolare attenzione alla biodegrabilità dei tensioattivi, ed effettuerà una valutazione su proposte legislative concernenti: – la biodegradazione anaerobica e la biodegradazione dei principali ingredienti organici non tensioattivi dei detergenti.

Fonte: Eur-Lex

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