Regole tecniche per la prevenzione incendi nelle strutture sanitarie

Il Decreto 18 settembre 2002 del Ministero dell’ Interno

Richiamandosi, in particolare, al Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 relativo alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro , rilevata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzioni incendi per le strutture sanitarie, pubbliche e private e visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’ art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, il Ministero degli interni ha emanato il Decreto 18 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2002, recante ” Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’ esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private “. Infatti, lo scopo e il campo di applicazione di tale decreto è quello di emanare disposizioni di prevenzione incendi nelle strutture sanitarie elencate e classificate sulla base di quanto riportato all’ art. 4 del D.P.R. 14 gennaio 1997, ovvero: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno; b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio. Come recita l’ art. 2 del decreto, gli obiettivi delle regole tecniche indicate per la prevenzione incendi hanno lo scopo di raggiungere ” i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture sanitarie devono essere realizzate e gestite, in modo da : a) minimizzare le cause di incendio; b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’ interno dei locali; d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui; e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. Ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, al decreto sono allegate le modalità di applicazione delle disposizioni tecniche approvate.

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