Rendimento energetico nell’edilizia: disposizioni correttive ed integrative

Nel S.O. n. 26 della Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2007 è pubblicato il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 relativo alle “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE,relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.

Con il decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006 ed entrato in vigore il 2 febbraio scorso, vengono emanate le nuove norme in materia di rendimento energetico nell’edilizia, modificando parte della normativa di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che recepisce la direttiva comunitaria 2002/91/CE.
A partire dal 1° luglio 2007, il decreto estende l’obbligo di certificazione energetica agli edifici esistenti superiori a 1000 metri quadrati, nel momento in cui vengano immessi nel mercato immobiliare. Dal 1° luglio 2008 l’obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell’intero immobile. Dal 1° luglio 2009, invece, il certificato di efficienza energetica diventa obbligatorio anche per la compravendita dei singoli appartamenti.
Il provvedimento fissa al 31 dicembre 2008 la data entro la quale regioni e province autonome dovranno predisporre, in accordo con gli enti locali, “un programma di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare, finalizzato al conseguimento di ottimali risultati di efficienza energetica”.
Particolarmente importante, ai fini di un efficace contenimento del consumo di energia, le novità in materia di certificazione energetica degli edifici, senza la quale non sarà inoltre più possibile accedere agli incentivi previsti ed alle agevolazioni fiscali.

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