Requisiti di purezza specifici di alcuni coloranti per uso alimentare

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2007 è pubblicato il Decreto 13 giugno 2007 del Ministro della salute relativo al “Recepimento della direttiva 2006/33/CE della Commissione del 20 marzo 2006, che modifica la direttiva 95/45/CE, per quanto concerne il giallo tramonto FCF (E 110) e il biossido di titanio (E 171)

Il decreto ministeriale stabilisce che i criteri specifici di purezza del giallo tramonto FCF E 110 e del biossido di titanio E 171 riportati nella parte B dell’allegato al decreto ministeriale 27 novembre 1996, n. 684, sono sostituiti dai requisiti di purezza indicati nell’allegato al presente decreto.
Il decreto ministeriale 27 novembre 1996, n. 684, recante recepimento della direttiva 95/45/CE della Commissione del 26 luglio 1995 riguarda i requisiti di purezza specifici dei coloranti che possono essere aggiunti agli alimenti, direttiva che è stata poi modificata con la direttiva 2006/33/CE della Commissione del 20 marzo 2006.
Il giallo tramonto FCF è composto essenzialmente dal sale bisodico del 2-idrossi-1-(4-solfonatofenilazo)naftalen-6-solfonato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico quali principali componenti non coloranti. Per quanto riguarda la purezza è previsto che le sostanze insolubili in acqua non superino lo 0,2%, mentre i coloranti accessori non devono superare il 5,0%.
Per il biossido di titanio (TiO2) da impiegarsi come colorante (E 171) nei prodotti alimentari, la purezza è così indicata:
-perdita all’essiccamento non più di 0,5% (per 3 ore a 105°C)
-perdita alla combustione non più di 1, 0 % in assenza di prodotti volatili (a 800 °C9)
-Ossido di alluminio e/o anidride silicica – Totale non superiore a 2,0%
-Sostanze solubili in HCl 0,5N non più di 0,5% in assenza di allumina e di silice, inoltre, per prodotti contenenti allumina e/o silice, non più di 1,5% sulla base del prodotto commerciale.
-Sostanze solubili in acqua non più di 0,5%
-Cadmio non più di 1 mg/kg
-Antimonio non più di 50 mg/kg dopo dissoluzione completa
-Arsenico non più d 3 mg/kg dopo dissoluzione completa
-Piombo non più di 10 mg/kg dopo dissoluzione completa
-Mercurio non più di 1 mg/kg dopo dissoluzione completa
-Zinco non più di 50 mg/kg dopo dissoluzione completa.

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