Un ponteggio fisso è un’opera provvisionale di accesso e di servizio che ai sensi dell’art. 131 del DLgs 81/08 deve essere autorizzato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Le autorizzazioni rilasciate in Italia per la costruzione e l’impiego dei ponteggi non prevedono l’utilizzo degli stessi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture degli edifici.
I requisiti che i ponteggi debbono posseredere per tale utilizzo specifico possono essere distinti in prestazionali e geometrici.
Riguardo ai primi si può asserire che un ponteggio utilizzato come sistema di protezione per lavoratori che svolgono la loro attività in copertura deve essere in grado di:
– resistere alle azioni di progetto dovute al consueto utilizzo come ponteggio;
– evitare la caduta dal ponteggio di persone e/o cose che cadano o scivolino dalla copertura verso la protezione utilizzata (arresto caduta);
– assorbire l’energia cinetica di persone e/o cose che cadano o scivolino dalla copertura, all’istante dell’urto contro la protezione.
– resistere alle combinazioni di azioni che tengano conto del duplice utilizzo.
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