Requisiti RSPP-Datore lavoro, Interpello n. 5 Min.Lavoro 3-3-2008

Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 5 in data 03 Marzo 2008, in merito ai requisiti professionali e formativi del datore di Lavoro che assume i compiti di RSPP. La risposta, ai sensi dell’Art. 10 del D.Lgs. 626, fatto salvo dal D.Lgs. 195/2003, prevede che sia obbligatorio il Corso iniziale di 16 ore e la comunicazione all’ASL e al RLS ma che NON sia obbligatorio il titolo di studio e l’aggiornamento quinquennale.

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 5 in data 03 Marzo 2008, in merito ai requisiti professionali e formativi del datore di Lavoro che assume i compiti di RSPP.

La risposta, ai sensi dell’Art. 10 del D.Lgs. 626, che ha fatto salvo dal D.Lgs. 195/2003, prevede che:

1) è obbligatoria la comunicazione agli Organi di vigilanza territorialmente competente, contenente:

1.a) dichiarazione attestante la capacità di svolgere i compiti;

1.b) dichiarazione attestante l’adempimento degli obblighi di valutazione dei rischi;

1.c) relazione su andamento Infortuni e M.P. nella propria azienda (ultimi 3 anni);

1.d) attestazione frequenza al Corso di formazione sui rischi di 16 ore (art. 3, D.M. 16/01/1996)

2) è obbligatorio darne preventiva informazione RLS

3) NON è obbligatorio il titolo di studio di Scuola secondaria superiore (diploma di 5 anni)

4) NON è obbligatorio l’aggiornamento quinquennale, ai sensi del “Decreto RSPP”.

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NdR: L’attuale decisione potrebbe variare se fossero accolte le differenti prescrizioni oggi allo studio all’interno del “Testo Unico”, ai sensi dell’art. 1 della Legge-delega 123/2007.

(RMP)

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