Requisiti RSPP: Ministero Lavoro risponde a quesito su Lauree esimenti Corsi Moduli A e B

Requisiti RSPP: Ministero Lavoro risponde a quesito su Lauree esimenti Corsi Moduli A e B

Requisiti RSPP: Ministero Lavoro risponde a quesito su Lauree esimenti Corsi Moduli A e B

omissis

In relazione ai corsi la cui frequenza è necessaria per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), si ricorda che il comma 5 dell’art. 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro” prevede che il possesso di laurea in una delle classi in esso indicate esonera dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo in esame.
Per inciso, le classi di laurea richiamate dal “Testo unico” e presenti nel decreto 16 marzo 2007 (in GU n. 155 del 6/7/2007, S.O. n. 153) corrispondono a classi di laurea triennale. In particolare:
– L7 ingegneria civile e ambientale
– L8 ingegneria dell’informazione
– L9 ingegneria industriale
– L17 scienze dell’architettura
– L23 scienze e tecniche dell’edilizia

Lo stesso decreto 16 marzo 2007 individua poi le classi di laurea magistrale che non sono esplicitamente richiamate dal decreto n. 81/2008 il quale richiama invece le classi di laurea identificate dal decreto 4 agosto 2000, quali:
– classe 4 classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
– classe 8 classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
– classe 9 classe delle lauree in ingegneria dell’informazione
– classe 10 classe delle lauree in ingegneria industriale

Il possesso di una delle lauree menzionate, dunque, consente l’esonero dai moduli “A” e “B” del corso per RSPP restando, pertanto, obbligatoria la frequenza del modulo “C” secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

Omissis

Giova ricordare, infine, che i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono tenuti, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 32, a frequentare, con cadenza quinquennale, corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo su menzionato.

Leggi la risposta completa al link riportato a fiaco

(Ro-Pa)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo