Responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001): estensione all’antiriciclaggio

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231

All’articolo 63 del decreto si dispone che “nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l’articolo 25-septies e’ inserito il seguente:
Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita’ di provenienza illecita). – 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita’ provengono da delitto
per il quale e’ stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”.

AG

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