Responsabilità amministrativa degli enti: sentenza Cassazione Penale

La Suprema Corte si è pronunciata sulle sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001, la cui applicazione alla materia della salute e sicurezza è peraltro prevista dal disegno di legge delega per l’emanazione di un testo unico in materia

La Cassazione Penale, Sezione II, con la sentenza del 12 marzo 2007 n. 10500, si è pronunciata sul tema della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, stabilendo che le sanzioni interdittive che, a norma dell’articolo 45 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, possono essere applicate anticipatamente in via cautelare sono le stesse irrogabili all’esito del giudizio di merito.
Nel dar conto di tale pronuncia, si ricorda che lo schema di disegno di legge delega per l’emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 febbraio 2007 ha previsto l’applicabilità alla normativa prevenzionistica della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001, che ha introdotto più di cinque anni or sono la punibilità del soggetto collettivo quale responsabile dei fatti illeciti ad esso riconducibili, superando il tradizionale principio secondo il quale “societas delinquere et puniri non potest” .
Il disegno di legge prevede infatti “l’applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, con previsione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e di sanzione interdittiva non superiore ad un anno.”
E’ prevista poi la “graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate”.
Tale decreto, che non intacca né contrasta in alcun modo il principio contenuto nell’art. 27 della Costituzione secondo cui la responsabilità penale è personale, contiene sanzioni di natura pecuniaria e di carattere interdittivo comminate nei confronti delle persone giuridiche che risultino responsabili degli illeciti commessi da coloro che operano al loro interno.

AG

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