Responsabilità dell’appaltatore per l’infortunio del suo dipendente: sentenza Cassazione Lavoro

Con la sentenza del 28 ottobre 2009 n. 22818, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata in merito alla responsabilità dell’appaltatore per violazione dell’obbligo di adozione di misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei suoi prestatori di lavoro, obbligo che non può gravare sul committente allorché questi non si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico organizzativi dell’opera da eseguire

La Suprema Corte ha in questa pronuncia ribadito il proprio orientamento secondo cui “la responsabilità per violazione dell’obbligo di adozione di misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro è applicabile anche nei confronti del committente, se pur non incondizionatamente – atteso che non sussiste alcuna norma che prevede direttamente la responsabilità del committente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro – ma laddove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico organizzativi dell’opera da eseguire“.

In particolare la Corte, posto che, dopo aver rilevato che in base alla regola comune in tema di responsabilità per infortuni sul lavoro tale responsabilità incombeva sul datore di lavoro, ha evidenziato che nel caso di specie il committente non si era mai reso garante della vigilanza delle misure da adottare in concreto, né si era in alcun modo riservato alcuna ingerenza in relazione alla realizzazione dell’opera sì da essere coinvolto nella responsabilità per la sicurezza.

E sul punto ha correttamente rilevato come nella fattispecie in esame le clausole del contratto di appalto evidenziassero che la responsabilità per la sicurezza incombeva solo sull’appaltatore – datore di lavoro, atteso che l’art. 4 del detto contratto disponeva che “nell’esecuzione dei lavori dovranno essere adottate dall’appaltatore tutte le misure previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro”, rilevando altresì che la previsione contenuta nel suddetto contratto di appalto secondo cui l’appaltatore era tenuto ad uniformarsi “anche” alle disposizioni che avrebbero potuto essere impartite dal committente in materia di sicurezza, rappresentava per l’appaltatore un obbligo aggiuntivo e per i lavoratori una ulteriore protezione, nel senso che tale previsione contrattuale consentiva al committente di richiedere all’appaltatore misure più rigorose, e di operare degli interventi a tutela della sicurezza dei propri ambienti di lavoro, ma non privava certamente l’appaltatore dei poteri e della responsabilità (esclusiva, nella fattispecie) in materia di sicurezza, e non estendeva tale responsabilità a carico del committente“.

Quindi “”e previsioni contrattuali non contenevano alcuna deroga al principio generale della responsabilità (esclusiva) del datore di lavoro per infortuni sul lavoro, atteso che prevedevano a carico esclusivo dell’appaltatore la adozione delle misure dettate dalle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro; né ricorrevano i presupposti per la estensione della relativa responsabilità al committente avuto riguardo alla circostanza che la previsione contrattuale di sorveglianza da parte dello stesso sul rispetto delle norme di sicurezza e di intervento nei casi più gravi qualora l’appaltatore avesse compiuto azioni contrarie a tali misure, non consentiva di ritenere l’esistenza di una ingerenza tale, quale è ravvisabile allorché il committente si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell’opera da eseguire, da coinvolgerlo nella responsabilità per la sicurezza”.

AG

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