In particolare la Corte, posto che, dopo aver rilevato che in base alla regola comune in tema di responsabilità per infortuni sul lavoro tale responsabilità incombeva sul datore di lavoro, ha evidenziato che nel caso di specie il committente non si era mai reso garante della vigilanza delle misure da adottare in concreto, né si era in alcun modo riservato alcuna ingerenza in relazione alla realizzazione dellopera sì da essere coinvolto nella responsabilità per la sicurezza.
E sul punto ha correttamente rilevato come nella fattispecie in esame le clausole del contratto di appalto evidenziassero che la responsabilità per la sicurezza incombeva solo sullappaltatore – datore di lavoro, atteso che lart. 4 del detto contratto disponeva che “nellesecuzione dei lavori dovranno essere adottate dallappaltatore tutte le misure previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro, rilevando altresì che la previsione contenuta nel suddetto contratto di appalto secondo cui lappaltatore era tenuto ad uniformarsi anche alle disposizioni che avrebbero potuto essere impartite dal committente in materia di sicurezza, rappresentava per lappaltatore un obbligo aggiuntivo e per i lavoratori una ulteriore protezione, nel senso che tale previsione contrattuale consentiva al committente di richiedere allappaltatore misure più rigorose, e di operare degli interventi a tutela della sicurezza dei propri ambienti di lavoro, ma non privava certamente lappaltatore dei poteri e della responsabilità (esclusiva, nella fattispecie) in materia di sicurezza, e non estendeva tale responsabilità a carico del committente“.
Quindi ”e previsioni contrattuali non contenevano alcuna deroga al principio generale della responsabilità (esclusiva) del datore di lavoro per infortuni sul lavoro, atteso che prevedevano a carico esclusivo dellappaltatore la adozione delle misure dettate dalle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro; né ricorrevano i presupposti per la estensione della relativa responsabilità al committente avuto riguardo alla circostanza che la previsione contrattuale di sorveglianza da parte dello stesso sul rispetto delle norme di sicurezza e di intervento nei casi più gravi qualora lappaltatore avesse compiuto azioni contrarie a tali misure, non consentiva di ritenere lesistenza di una ingerenza tale, quale è ravvisabile allorché il committente si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dellopera da eseguire, da coinvolgerlo nella responsabilità per la sicurezza.
AG