Sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione Civile ha stabilito, con la sentenza n. 4980 dell’8 marzo 2006, che il datore di lavoro è responsabile ordinariamente per gli infortuni sul lavoro del proprio dipendente che si verifichino qualora venga osservato il procedimento lavorativo tipico ed il lavoratore si attenga alle direttive ricevute, salvo il caso fortuito. Non incorre, invece, in responsabilità allorquando provi che il lavoratore abbia adottato un comportamento abnorme che esorbiti dal ciclo ordinario lavorativo e si configuri come causa esclusiva della produzione dell’evento dell’infortunio. A.G.
Fonte: www.cortedicassazione.it