Responsabilità solidale tra i danneggianti: sentenza Cassazione Civile

La Cassazione Civile, giudicando su un caso di colpa medica, si è occupata di responsabilità solidale. Il commento alla sentenza spiega cosa si intenda per “responsabilità solidale”, anche facendo riferimento al “nuovo” comma 3-bis aggiunto all’art. 7 del D.Lgs. 626/94 dalla Legge finanziaria 2007 che ha introdotto la responsabilità solidale tra l’imprenditore committente, l’appaltatore e gli eventuali ulteriori subappaltatori

La Cassazione Civile, Sezione III, con la sentenza del 14 dicembre 2006 n. 26852, giudicando in merito ad un caso di colpa medica, ha stabilito quali siano le condizioni per l’insorgenza della responsabilità solidale in tema di azione risarcitoria fondata sulla duplice imputazione concorrente a titolo contrattuale ed extracontrattuale.
Per comprendere quale possa essere l’interesse di tale materia per coloro che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro, basti pensare, a mò di esempio, al “nuovo” art. 7 del D.Lgs. 626/94, così come modificato dall’art. 1 comma 910 della Legge finanziaria 2007, la quale ha aggiunto a tale articolo il comma 3-bis, ai sensi del quale “L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.
Ebbene, la nozione di “solidarietà”, a livello giuridico, è fornita dall’art. 1292 del codice civile, ai sensi del quale “L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.”
Dunque in tal caso ogni creditore ha la possibilità di rivolgersi per intero a ciascun debitore.
La responsabilità solidale tra i danneggianti è disciplinata poi dall’art. 2055 del codice civile (inserito nel libro 4° – nel titolo sui “fatti illeciti”), ai sensi del quale “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido (1292) al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate (1299). Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.
Per quanto riguarda il regresso tra condebitori occorre, in ultimo, fare riferimento all’art. 1299 c.c. secondo il quale “Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi (2871).
Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento (754, 755).
La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta (1203 n. 3).”

AG

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