Restrizione del riferimento della norma EN 13000:2004 “Gru – Gru mobili”

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 299/26 del 28 ottobre 2006 è pubblicata la Decisione della Commissione (2006/731/CE) del 27 ottobre 2006 sulla pubblicazione con una restrizione del riferimento della norma EN 13000:2004 “Gru – Gru mobili” conformemente alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nei confronti della norma EN 13000:2004 , approvata dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN), il 22 aprile 2006, il cui riferimento non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, la Germania h sollevato un’obiezione formale, ai sensi dell’articolo 6 , paragrafo 1, della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative alle macchine.
Esaminata la citata norma EN, la Commissione ha riconosciuto che essa non rispetta i requisiti essenziali di salute e sicurezza 4.2.1.4 (controllo del carico), 1.1.2 (c) (principi di integrazione della sicurezza), 1.2.5 (selezione della modalità di controllo, 1.3.1 (stabilità), 4.1.2.1 (rischi dovuti alla mancanza di stabilità) e 4.1.2.3 (forza meccanica), di cui all’allegato 1 della direttiva 98/37/CE. Specificatamente, riguardo ai punti 4.2.6.3.1, 4.2.6.3.2. e 4.2.6.3.3. della norma, le misure definite per progettare e costruire gru mobili non garantiscono livelli sufficientemente elevati di sicurezza ai fini dell’uso previsto del prodotto. In particolare la norma non precisa adeguate misure protettive per impedire un uso improprio del dispositivo di shuntaggio del limitatore della potenza nominale.
Conseguentemente la Commissione ha adottato la Decisione del 27 ottobre 2006, sottolineando che nell’interesse della sicurezza e della certezza del diritto, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dei riferimenti alla norma EN 13000:2004- “Gru – Gru mobili” va dunque accompagnato da un’idea avvertenza analoga a quella di cui all’allegato della decisione.

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo