Restrizioni all’impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 26/11 del 29 gennaio 2011 è pubblicata la Diretti va 2011/8/UE della Commissione del 28 gennaio 2011 che modifica la direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni d’impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica.

Il 29 marzo 2010 il governo danese ha informato la Commissione europea e gli Stati membri di aver deciso di applicare le misure di salvaguardia di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e, quindi, di vietare temporaneamente l’impiego del BPA (sostanza nota come bisfenolo A) per la fabbricazione di materie plastiche destinate a venire a contatto con prodotti alimentari per bambini di età compresa fra zero e tre anni.

Il governo danese ha motivato tale misura di salvaguardia con una valutazione dei rischi presentata il 22 marzo 2010 dall’Istituto nazionale per i prodotti alimentari del Politecnico di Danimarca (DTU Food). La valutazione dei rischi riguarda l’analisi di un ampio studio effettuato su animali esposti a basse dosi di BPA, che ha monitorato lo sviluppo del sistema nervoso ed il comportamento di ratti neonati. Il DTU Food ha anche esaminato se i nuovi dati fossero in grado di modificare la sua precedente valutazione degli effetti tossici sullo sviluppo del sistema nervoso e del comportamento possibilmente connesso al BPA.
Con l’adozione della presene direttiva viene stabilito che:
Nell’allegato II, sezione A, della direttiva 2002/72/CE il testo della colonna 4, numero di riferimento 13480, relativo al monomero 2,2-Bis (4-idrossifenil)propano, è sostituito dal testo seguente:
“SML(“I”)= 0,6/mg/kg. Da non impiegare per la fabbricazione di biberon per lattanti in policarbonato.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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