Restrizioni commercializzazione apparecchiature di misura contenenti mercurio

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 257/13 del 3 ottobre 2007 è pubblicata la Direttiva 2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 settembre 2007 che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio.

In base alla comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2005 in merito ad una strategia comunitaria sul mercurio, che ha esaminato tutti gli impieghi del mercurio stesso, si è ritenuto opportuno introdurre a livello comunitario , restrizioni alla commercializzazione di determinate apparecchiature di misura e controllo non elettriche e non elettroniche contenenti mercurio, che costituiscono la principale categoria di prodotti contenenti mercurio non ancora disciplinata da provvedimenti comunitari.
L’ introduzione di restrizioni alla commercializzazione di apparecchiature di misura contenenti mercurio impedirà al mercurio di entrare nel flusso dei rifiuti, comportando benefici per l’ ambiente e, lungo termine, per la salute umana.
In base a tali considerazioni, su proposta della Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2007/51/CE del 25 settembre 2007 che modifica l’ allegato I della direttiva 76/769/CEE, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preporti pericolosi.
Con la direttiva adottata il 25 settembre 2007, i provvedimenti restrittivi riguardano nell’ immediato solo le apparecchiature di misura destinate alla vendita al grande pubblico e in particolare tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea. E’ comunque previsto che, i barometri al mercurio, essendo prodotti da piccole imprese specializzate e venduti al grande pubblico principalmente come oggetti decorativi, sia soggetti ad un periodo di cessazione graduale dell’ immissione sul mercato di tali barometri, in modo da permettere ai produttori di adeguare le imprese alle restrizioni e di passare alla produzione di barometri senza mercurio.
Allo scopo di limitare il più possibile le emissioni di mercurio nell’ ambiente e per assicurare l’ eliminazione graduale delle restanti apparecchiature di misurazione che contengono mercurio nell’ uso industriale e professionale, la Commissione esaminerà la disponibilità di alternative affidabili e più sicure che siano tecnicamente ed economicamente realizzabili.
Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare, entro il 3 ottobre 2008, le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, applicando le relative disposizioni a decorrere dal 3 aprile 2009.

Fonte: Eur-Lex

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