Retribuibilità mansioni superiori nel pubblico impiego

Sentenza Consiglio di Stato

La Sezione Quarta del Consiglio di Stato, con sentenza del 3 febbraio 2006 n. 474 ha sancito che nessuna norma o principio generale dell’ordinamento consente la retribuibilità, in via di principio, delle mansioni superiori comunque svolte nel campo del pubblico impiego, le quali, salvo che una disposizione di legge non disponga altrimenti (come in campo sanitario) sono del tutto irrilevanti, sia dal punto di vista giuridico che da quello economico.

L’art. 36 Cost., che sancisce il principio della corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato, non può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dall’art. 98 Cost. e dall’art. 97 Cost., contrastando l’esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita con il buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, nonchè con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari. Anche l’art. 2126 c.c. non è invocabile in tema di esercizio di mansioni superiori svolte in via di fatto nel pubblico impiego, atteso che esso riguarda il principio di retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un contratto o di un atto nullo o annullato (da ultimo in tal senso Consiglio di Stato, V, 5 aprile 2005, n.1534). In proposito (C.d.S. Sez. IV, n.1213 del 22 marzo 2005), si ritiene che nel pubblico impiego (Ad. Pl. C. di Stato, n.22 del 18 novembre 1999) sia “la qualifica e non le mansioni, il parametro al quale la retribuzione è […] riferita, considerato anche l’assetto rigido della p.a. sotto il profilo organizzatorio […], con la conseguenza che la amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo quando una norma speciale consenta tale assegnazione e tale maggiorazione”. Pres. SALTELLI – Est. DE FELICE – Pritoni (avv.ti Clarizia, Carullo e Belli) c. Ministero delle Finanze (Avvocatura Generale dello Stato) (conferma T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sezione prima, sentenza n.245/1999).

(AG)

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