Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 391/! Del 30-12-2006 è pubblicato il Regolamento(CE)N. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nellambito del settimo programma quadro per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013).
Il Settimo programma quadro è stato adottato con decisione n. 1982/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il settimo programma quadro della Comunità europeo per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007/2013) e attuato conformemente al regolamento(CE-Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e al regolamento(CE-Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità desecuzione del regolamento finanziario.
Il settimo programma quadro è attuato altresì conformemente alla disciplina concernente gli aiuti di Stato in particolare la disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.
Il presente regolamento fissa le regole per la partecipazione di imprese, centroi di ricerca e delle università nonché di altri soggetti giuridici alle azioni realizzate da uno o più partecipanti, mediante i meccanismi di finanziamento di cui allallegato III, lettera a) della citata decisione n. 1982/2006/CE.
Fissa anche le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità ai partecipanti alle azioni indirette del settimo programma quadro conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione.
Per quanto riguarda i risultati delle ricerche svolte nellambito del settimo programma quadro, il presente regolamento stabilisce le regole per la diffusione delle conoscenze acquisite mediante qualsiasi mezzo adeguato, escluso quello risultante dalle formalità per la protezione di tali conoscenze , ivi compresa la pubblicazione delle conoscenze acqusite su qualsiasi mezzo.
Il settimo programma quadro è attuato altresì conformemente alla disciplina concernente gli aiuti di Stato in particolare la disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.
Il presente regolamento fissa le regole per la partecipazione di imprese, centroi di ricerca e delle università nonché di altri soggetti giuridici alle azioni realizzate da uno o più partecipanti, mediante i meccanismi di finanziamento di cui allallegato III, lettera a) della citata decisione n. 1982/2006/CE.
Fissa anche le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità ai partecipanti alle azioni indirette del settimo programma quadro conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione.
Per quanto riguarda i risultati delle ricerche svolte nellambito del settimo programma quadro, il presente regolamento stabilisce le regole per la diffusione delle conoscenze acquisite mediante qualsiasi mezzo adeguato, escluso quello risultante dalle formalità per la protezione di tali conoscenze , ivi compresa la pubblicazione delle conoscenze acqusite su qualsiasi mezzo.
Fonte: Eur-Lex
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