Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 102/15 dell11.4-2006 è pubblicata la Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
In conformità degli obiettivi perseguiti dalla politica comunitaria in materia di ambiente, il Parlamento europeo ed il Consiglio dellUE hanno ritenuto necessario fissare dei requisiti minimi per prevenire o ridurre, per quanto possibile, qualsiasi effetto negativo sullambiente o sulla salute umana derivante dalla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive, come gli sterili ( cale a dire il materiale solido o i fanghi che rimangono dopo il trattamento di minerali con varie tecniche), la roccia sterile e lo strato di copertura ( vale a dire il materiale rimosso con le operazioni di estrazione per accedere ad un giacimento o un corpo minerario, anche durante la fase di sviluppo di preproduzione) e il topsoil ( vale a dire lo strato più superficiale del terreno), adottando la direttiva 2006/21/CE del 15 marzo 2006 che modifica, fra laltro, la direttiva 2004/35/CE.
Con la nuova direttiva, gli Stati membri sono chiamati a garantire che gli operatori dellindustria estrattiva elaborino adeguati piani di gestione dei rifiuti per la prevenzione o la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di estrazione. Tali piani devono essere strutturati in modo tale da garantire unadeguata pianificazione delle varie soluzioni di gestione dei rifiuti al fine di ridurre al minimo la produzione e la pericolosità dei rifiuti e di incentivarne il recupero.
I rifiuti delle industrie estrattive devono essere caratterizzati rispetto alla loro composizione per garantire, nei limiti del possibile, che reagiscano unicamente secondo modalità prevedibili.
Per ridurre al minimo il rischio di incidenti e garantire un livello elevato di protezione dellambiente e della salute umana, gli Stati membri devono garantire che ciascun operatore di una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A adotti e applichi una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti riguardo ai rifiuti. A livello di prevenzione, tale politica deve comportare la messa in atto di un sistema di gestione della sicurezza, la presentazione di piani di emergenza in caso di incidente e la divulgazione delle informazioni in materia di sicurezza alle persone che possono essere colpite da un incidente rilevante. In caso di incidente, gli operatori devono essere tenuti a fornire alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie per attenuare i danni ambientali effettivi o potenziali.
Con la nuova direttiva, gli Stati membri sono chiamati a garantire che gli operatori dellindustria estrattiva elaborino adeguati piani di gestione dei rifiuti per la prevenzione o la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di estrazione. Tali piani devono essere strutturati in modo tale da garantire unadeguata pianificazione delle varie soluzioni di gestione dei rifiuti al fine di ridurre al minimo la produzione e la pericolosità dei rifiuti e di incentivarne il recupero.
I rifiuti delle industrie estrattive devono essere caratterizzati rispetto alla loro composizione per garantire, nei limiti del possibile, che reagiscano unicamente secondo modalità prevedibili.
Per ridurre al minimo il rischio di incidenti e garantire un livello elevato di protezione dellambiente e della salute umana, gli Stati membri devono garantire che ciascun operatore di una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A adotti e applichi una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti riguardo ai rifiuti. A livello di prevenzione, tale politica deve comportare la messa in atto di un sistema di gestione della sicurezza, la presentazione di piani di emergenza in caso di incidente e la divulgazione delle informazioni in materia di sicurezza alle persone che possono essere colpite da un incidente rilevante. In caso di incidente, gli operatori devono essere tenuti a fornire alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie per attenuare i danni ambientali effettivi o potenziali.
Fonte: Eur-Lex
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