Riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2007 è pubblicata la Legge 8 febbraio 2007, n. 9 relativa agli “Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali”.

La Legge, promulgata dal Presidente della Repubblica l’8 febbraio 2007, recita all’articolo 1 che:
“1: Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti c on popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultra sessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purchè non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regioni di residenza.La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.

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