Riduzione del tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 63 E/26 del 15 marzo 2005 è pubblicata la Posizione Comune (CE) N. 13/2005 definita dal Consiglio il 9 dicembre 2004 in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

La direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, impone alla Commissione europea di esaminare le possibili misure da adottare per ridurre il contributo della combustione di combustibili per uso marittimo diversi dai gasoli marini all’acidificazione e stabilisce il tenore massimo di zolfo consentito per l’olio combustibile pesante, il gasolio e il gasolio per uso marittimo utilizzati nella Comunità.
La riduzione del tenore di zolfo dei combustibili presenta certi vantaggi per le navi che li utilizzano in termini di efficienza di funzionamento e di costi di manutenzione e facilità l’utilizzo efficace di talune tecniche di riduzione delle emissioni quale la riduzione catalitica selettiva.
Tenendo presente che la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento delle navi, modificato in seguito dal protocollo del 1978, denominato come “Convenzione MARPOL” e modificato ancora nel 1997 con l’aggiunta di un nuovo allegato IV che entreranno in vigore il 19 maggio 2005, il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea hanno ritenuto necessario che venga adottata una nuova direttiva che modifica la direttiva 1999/32/CE. La modifica riguarda il paragrafo 2 dell’art. 1 della citata direttiva che recita:
“La riduzione delle emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio è ottenuta imponendo limiti al tenore di zolfo di questi combustibili, come condizione per il loro utilizzo nel territorio, nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive o zone di controllo dell’inquinamento degli Stati membri “. Conseguentemente, gli Stati membri dovranno prendere le misure affinché non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all’1,5% in massa. Tale disposizione dovrà essere applicata alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall’esterno della Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Fonte: Eur-Lex

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