Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra: come evitare la doppia contabilizzazione

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 316/12 del 16 novembre 2006 è pubblicata la Decisione della Commissione (2006/780/CE) del 13 novembre 2006 finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, stabilisce, fra l’altro, che gli Stati membri devono far sì che , quando ospitano attività di progetto istituite nell’ambito dei meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto non vengano rilasciate unità di riduzione delle emissioni (ERU) o riduzioni certificate delle emissioni (CER) per le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas serra degli impianti rientranti nel sistema di scambio delle quote di emissione, perché ciò comporterebbe una doppia contabilizzazione delle riduzioni o limitazioni delle emissioni.
Nella Considerazione 2) alla Decisione, ad esempio, viene precisato che tali riduzioni o limitazioni, in particolare, potrebbero verificarsi se un’attività di progetto per il passaggio ad un combustibile diverso avviene in un impianto che rientra nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione, se un’attività di progetto nel settore della generazione di calore in ambito urbano determina una minor produzione in un altro impianto che rientra nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione o ancora se un’attività di progetto riguardante un impianto eolico o idroelettrico fornisce elettricità alla rete elettrica, sostituendo in tal modo la generazione di elettricità da combustibili fossili.
Poiché gli Stati membri potrebbero essersi impegnati a rilasciare ERU e CER che comportano una doppia contabilizzazione prima dell’adozione dell’articolo 11ter, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, l’articolo 11 ter, paragrafo 3 e 4 consente il rilascio di ERU e di CER fino al 31 dicembre 2012, distinguendo tra i casi in cui è possibile determinare l’entità delle riduzioni o delle limitazioni in ciascuno impianto che rientra nel sistema comunitario di scambio delle quote ed è interessato dall’attività di progetto (riduzioni o limitazioni dirette) e i casi in cui l’entità delle riduzioni o delle limitazioni può essere calcolata solo per un gruppo di impianti rientranti nel sistema comunitario di scambio.
La Decisione della Commissione del 13 novembre 2006, all’articolo 3 precisa che “nell’ambito dei piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012 gli Stati membri prevedono, nella quantità totale di quote assegnate, un accantonamento di quote per ciascuna attività di progetto, presentato secondo il modello definito nella tabella dell’allegato 1 alla Decisione se, prima della scadenza fissata per la notifica dei piani nazionali di assegnazione. Una volta approvato dalla Commissione e dopo che le informazioni relative all’attività di progetto in qualità di paese ospitante sono state verificate da un verificatore indipendente. La certificazione del verificatore stabilirà che le ERU o le CER da rilasciare non comportano una doppia contabilizzazione.

Fonte: Eur-Lex

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