RIFIUTI: D.Lgs. 205/2010: in vigore dal 25.12.2010 il decreto di attuazione Direttiva 2008/98/CE

Babbo Natale porta l’attuazione Direttiva 2008/98/CE. Il DECRETO LEGISLATIVO n. 205/2010 entra in vigore il 25/12/2010. E’ pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10/12/2010 – Suppl. Ordinario n. 269. Reca Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Babbo Natale porta l’attuazione Direttiva 2008/98/CE.

Infatti, il DECRETO LEGISLATIVO n. 205/2010 del 3 dicembre 2010:
– entra in vigore il 25/12/2010.
– è pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10/12/2010 – Suppl. Ordinario n. 269.

Reca Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive..

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Articolo 1
(Modifiche all’articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
L’articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

Articolo 177
(Campo di applicazione e finalità)

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi
che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente

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(LP)

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