Rifiuti, decreto 8 aprile 2008

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2008 è pubblicato il Decreto 8 aprile 2008, relativo alla “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’ articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Testo Unico ambientale”)

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2008 è pubblicato il Decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, relativo alla “ Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’ articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e smi (“Testo Unico ambientale”).

Il decreto di cui sopra è stato emanato in funzione della necessità di definire la disciplina dei centri di raccolta comunali o intercomunali destinati a ricevere, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento , i rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze e dagli altri soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti, al fine di agevolare l’ incremento dei livelli di raccolta differenziata e il conseguimento, su tutto il territorio nazionale, degli obiettivi fissati dalla normativa vigente.

Pertanto, come previsto dall’ articolo 1, del decreto:
1. I centri di raccolta comunali e intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”.
Il paragrafo 4.2 dell’ allegato I riguarda le seguenti tipologie di rifiuti:
-imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in legno, imballaggi in metallo, imballaggi in materiali misti, imballaggi in vetro, contenitori in TFC , rifiuti di carta e cartone, rifiuti in vetro, frazione organica umida, abiti e prodotti tessili, solventi, acidi, sostanze alcaline, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, olii e grassi commestibili, olii e grassi diversi di quelli al punto precedente, vernici, inchiostri, adesivi e resine, detergenti contenenti sostanze pericolose, dtergenti diversi da quelli al punto precedente, farmaci, batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione di veicoli ad uso privato, rifiuti legnosi, rifiuti plastici, rifiuti metallici, sfalci e potature, ingombranti, cartucce toner esaurite, rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all’ articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche
.

(LG)

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